Estinzione del reato per morte ed efficacia del sequestro: legittimazione dell’erede (Cass. pen. Sez. 2 n. 4240 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di proscioglimento per morte del reo determina la perdita di efficacia del sequestro preventivo ai sensi dell’art. 323 cod. proc. pen., con conseguente obbligo di restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto, quando il giudice non debba disporre la confisca ai sensi dell’art. 240 cod. pen.. L’erede dell’imputato, estraneo al giudizio e impossibilitato a impugnare la sentenza di proscioglimento, è legittimato ad agire mediante incidente di esecuzione per ottenere la restituzione dei beni. In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti; solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo è legittima la ripartizione in parti uguali. L’istanza di restituzione non può ritenersi generica quando, pur senza l’elencazione specifica dei beni, sia agevolmente individuabile il riferimento al provvedimento cautelare reale e al procedimento concluso con la sentenza di proscioglimento.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli aveva rigettato l’istanza di revoca del sequestro preventivo di quote sociali e del compendio aziendale di due società, disposto a carico di un indagato in relazione ai reati di cui agli artt. 512-bis e 648-ter cod. pen. A seguito del decesso dell’indagato e della conseguente sentenza di proscioglimento per estinzione del reato, il figlio ed erede aveva chiesto la restituzione dei beni. Il Tribunale aveva negato il dissequestro ritenendo che il complesso aziendale fosse comunque confiscabile, in base al principio solidaristico che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, e che il processo proseguisse nei confronti dei coimputati.
Il ricorrente, agendo in qualità di erede, proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, deducendo l’erronea applicazione degli artt. 240 e 240-bis cod. pen. e 323 cod. proc. pen., evidenziando che la morte dell’indagato, estinguendo il reato, faceva venir meno la possibilità di applicare la confisca nei confronti degli eredi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente qualificato il provvedimento impugnato come pronunciato a seguito di incidente di esecuzione, rilevando che l’erede dell’imputato, estraneo al giudizio e impossibilitato ad esperire qualunque mezzo di impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento, è legittimato ad agire per ottenere la restituzione del bene. Ha pertanto ritenuto ammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 666, comma 6, cod. proc. pen..
Nel merito, la Corte ha ravvisato la violazione dell’art. 323 cod. proc. pen., che stabilisce la perdita di efficacia del sequestro preventivo in caso di sentenza di proscioglimento, con restituzione a chi ne abbia diritto delle cose sequestrate, quando il giudice non debba disporre la confisca ai sensi dell’art. 240 cod. pen.. Ha escluso che l’istanza di restituzione potesse considerarsi generica, atteso che la stessa era formulata in relazione al procedimento concluso con la sentenza di proscioglimento e al provvedimento cautelare reale, risultando agevole per il Tribunale individuare i beni oggetto della richiesta.
Quanto al richiamato principio solidaristico, la Corte ha affermato che lo stesso risulta superato dal recente insegnamento delle Sezioni Unite n. 13783 del 26/09/2024, secondo cui, in caso di concorso di persone nel reato, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito. Non si giustifica, pertanto, il diniego alla restituzione sul presupposto che la quota dell’indagato deceduto sia da ricomprendersi nel prezzo o profitto complessivo del reato.
Infine, la Corte ha ritenuto non pertinenti i richiami all’ordinanza emessa su istanza del ricorrente in qualità di terzo interessato, osservando che nell’ipotesi di specie lo stesso agiva iure proprio, in qualità di erede delle quote di cui il padre era titolare, con conseguente diversità sia della qualità soggettiva sia dei beni richiesti in restituzione.
In accoglimento del ricorso, la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata, disponendo l’immediata restituzione dei beni in sequestro all’avente diritto ai sensi dell’art. 621 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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