Richiesta di pena sostitutiva in appello e valutazione officiosa del giudice (Cass. pen. n. 36077/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive, la richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 545-bis cod. proc. pen., può essere formulata per la prima volta con l’atto di appello, anche quando non sia stata avanzata al giudice di primo grado. Il giudice del gravame non può dichiarare inammissibile la richiesta per il solo fatto che non sia stata proposta al giudice di prime cure, dovendo invece valutare nel merito la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla pena sostitutiva, trattandosi di un potere discrezionale che il primo giudice avrebbe potuto esercitare anche d’ufficio.
Il Fatto
Un imputato, condannato in primo grado per il reato di detenzione di stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990), ha proposto appello avverso la condanna. Con l’atto di appello, ha chiesto in via subordinata l’applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 545-bis cod. proc. pen., richiesta non avanzata in primo grado.
La Corte d’appello di Palermo ha rigettato la richiesta, ritenendo che la relativa istanza dovesse essere proposta al giudice di primo grado e non potesse essere sollevata per la prima volta in appello. Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al diniego della pena sostitutiva. Ha richiamato il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 15293/2021), secondo cui la richiesta di pena sostitutiva può essere formulata per la prima volta in appello, a prescindere dalla disciplina transitoria.
La Corte ha chiarito che la questione controversa non riguarda l’individuazione del giudice competente a decidere sull’istanza (questione già risolta in senso affermativo dalla giurisprudenza, che ammette la richiesta anche in appello, Sez. 2, n. 12991/2024; Sez. 4, n. 4934/2024; Sez. 2, n. 1995/2024; Sez. 6, n. 3992/2024), ma la possibilità di avanzare detta richiesta per la prima volta in appello quando non sia stata formulata al giudice di primo grado.
La Corte ha rilevato che, a differenza del ricorso per cassazione, per il quale l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., prevede il divieto di proporre doglianze non avanzate con i motivi d’appello, non vi è alcuna disposizione che vincoli l’appellante a circoscrivere i motivi del gravame alle questioni già sottoposte al giudice di primo grado. Poiché il subprocedimento di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen. può essere attivato anche d’ufficio, l’imputato può legittimamente censurare, con l’atto d’appello, il mancato esercizio officioso del potere discrezionale da parte del primo giudice, chiedendo al giudice del gravame di porvi rimedio. La Corte d’appello avrebbe quindi dovuto valutare nel merito la sussistenza dei presupposti per l’accesso dell’imputato alla pena sostitutiva.
Implicazioni Pratiche
- Richiesta di pena sostitutiva in appello: L’avvocato che non abbia richiesto la pena sostitutiva in primo grado può comunque formulare la richiesta con l’atto di appello, poiché non esiste alcuna preclusione; il giudice d’appello non può dichiarare inammissibile la richiesta, ma deve valutarla nel merito, esaminando i presupposti per l’accesso alla pena sostitutiva (es. tipo di reato, entità della pena, condizioni personali dell’imputato).
- Potere officioso del giudice: Anche in assenza di richiesta della difesa, il giudice di primo grado può applicare d’ufficio le pene sostitutive, se ne ricorrono i presupposti; in sede di appello, la difesa può censurare la mancata attivazione di tale potere, chiedendo al giudice del gravame di provvedere al riguardo.
- Onere di specificazione: In sede di appello, la richiesta di pena sostitutiva deve essere motivata e supportata da elementi idonei a dimostrare la sussistenza dei presupposti (es. assenza di precedenti, natura del reato, possibilità di adempimento), per consentire al giudice di valutare la concreta applicabilità della misura alternativa.
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