Truffa aggravata per erogazione di fondi pubblici e natura residuale dell’art. 316-ter c.p. (Cass. pen. n. 36282/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di truffa aggravata per l’erogazione di fondi pubblici (art. 640-bis cod. pen.), l’art. 316-ter cod. pen. (indebita percezione di erogazioni pubbliche) ha natura residuale, operando solo nelle ipotesi in cui difettino gli artifici e raggiri. L’introduzione della fattispecie di cui all’art. 316-ter cod. pen., in adempimento di obblighi comunitari, ha il fine di introdurre una norma di chiusura per evitare che condotte predatorie del patrimonio pubblico possano sfuggire alla repressione penale. Ove sussistano sia gli artifici ed i raggiri che l’induzione in errore tramite inganno, deve applicarsi la fattispecie più grave di cui all’art. 640-bis cod. pen.
Il Fatto
Un indagato è stato sottoposto alla misura interdittiva del divieto di esercitare temporaneamente l’attività professionale, in relazione a contestazioni di truffe aggravate per l’erogazione di fondi pubblici. Il GIP del Tribunale di Salerno aveva emesso un’ordinanza, poi riformata in sede di appello cautelare dal Tribunale del riesame, che ha applicato la misura interdittiva.
La vicenda riguarda un sistema di creazione di società e operazioni contabili fittizie, finalizzato alla predisposizione di documentazione falsa per ottenere crediti di imposta, successivamente ceduti a operatori economici in buona fede per materializzare il profitto del reato. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto (sostituendo l’art. 640-bis con l’art. 316-ter cod. pen.) e la carenza di motivazione sulla concretezza e attualità delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il primo motivo generico e infondato e il secondo generico e manifestamente infondato. Sul primo motivo, ha richiamato il principio per cui la domanda di diversa qualificazione giuridica deve essere supportata da uno specifico interesse concreto, non sussistendo una astratta pretesa alla corretta applicazione della legge penale. La difesa non aveva declinato specificamente l’interesse alla diversa qualificazione, rendendo il motivo generico.
Nel merito, ha ritenuto infondata la tesi difensiva, che mirava a isolare l’elemento finale della percezione del credito d’imposta, obliterando la complessità della condotta truffaldina. Il Tribunale del riesame aveva correttamente applicato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’art. 316-ter cod. pen. ha natura residuale, operando solo quando difettino gli artifici e raggiri. La condotta illecita, nel caso di crediti fiscali da bonus (es. bonus facciate o bonus 110%), integra la truffa aggravata quando la predisposizione artificiosa della falsa documentazione è seguita dalla cessione del credito a terzi, e il soggetto passivo dell’induzione in errore è la pubblica amministrazione (Agenzia delle Entrate) o il terzo cessionario del credito.
La Corte ha richiamato il principio (Sez. 2, n. 40015/2024) secondo cui l’introduzione dell’art. 316-ter cod. pen. aveva il mero fine di introdurre una norma di chiusura, per evitare che condotte predatorie del patrimonio pubblico potessero sfuggire alla repressione penale, e che l’interprete deve, dapprima, escludere l’ipotesi della truffa e, solo dopo, eventualmente inquadrare la fattispecie concreta in altro e diverso reato.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto generica e manifestamente infondata la censura sulla carenza di motivazione in ordine al periculum in mora. Il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato sulla concretezza e attualità delle esigenze cautelari, evidenziando la pluralità delle condotte decettive, la spregiudicatezza e la pericolosità sociale dell’indagato, che, incensurato fino a età matura, aveva ormai deciso di recidere il patto di solidarietà sociale, delineando una scelta senza ritorno, senza remore alla recidiva.
Implicazioni Pratiche
- Qualificazione giuridica della condotta: L’avvocato che difende un indagato per indebita percezione di erogazioni pubbliche deve verificare se la condotta sia caratterizzata da artifici e raggiri complessi (es. creazione di società fittizie, documentazione falsa) o da una mera omissione o dichiarazione mendace; in presenza di artifici, la corretta qualificazione è la truffa aggravata ex art. 640-bis, non l’indebita percezione ex art. 316-ter, che ha natura residuale.
- Interesse alla diversa qualificazione: In sede di impugnazione, la difesa deve specificare l’interesse concreto alla diversa qualificazione giuridica del fatto, indicando i benefici che ne deriverebbero (es. riduzione della pena, diverso regime di procedibilità, applicazione di circostanze attenuanti); in mancanza, il motivo è generico e inammissibile.
- Valutazione delle esigenze cautelari: Per contestare la sussistenza del pericolo di reiterazione (art. 274, lett. c, c.p.p.), la difesa deve fornire elementi concreti che dimostrino l’assenza di attualità del pericolo (es. cambiamento delle condizioni di vita, cessazione dell’attività illecita, ravvedimento), non potendo limitarsi a contestare genericamente la motivazione del giudice, quando essa sia sorretta da elementi specifici (pluralità di condotte, spregiudicatezza, assenza di remore alla recidiva).
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