Non abnormità del diniego di convalida del decreto di acquisizione dei dati di traffico (Cass. pen. n. 36425/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico in caso di urgenza, il diniego di convalida del decreto del pubblico ministero, anche se fondato su ragioni di carattere procedurale (quali la carenza di una regolare sottoscrizione), non integra un’ipotesi di abnormità, ove il pubblico ministero possa sollecitare un’autonoma nuova richiesta di convalida, non essendo conseguito alcun effetto irrimediabile. La mancata previsione di uno specifico rimedio impugnatorio avverso l’illegittimo diniego non rende l’atto abnorme, quando l’ordinamento offre strumenti alternativi per fronteggiare la stasi procedimentale. L’abnormità è configurabile solo nei casi in cui il provvedimento si ponga al di fuori del sistema processuale, determinando una situazione di stallo non emendabile attraverso i rimedi ordinari.
Il Fatto
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha richiesto la convalida del decreto di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico in caso di urgenza, ai sensi dell’art. 132, comma 3-bis, d.lgs. n. 196/2003. La richiesta è stata trasmessa per via telematica e depositata anche in copia analogica («stampa di cortesia»). Il Giudice per le indagini preliminari ha rigettato la richiesta di convalida, ritenendo che la richiesta fosse priva di sottoscrizione «nelle forme di legge».
Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’abnormità del provvedimento e la violazione di norme processuali, osservando che la richiesta era stata sottoscritta digitalmente in conformità alla normativa vigente. Il P.M. ha sostenuto che il diniego aveva determinato una stasi del processo, rendendo impossibile proseguire le indagini.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non abnorme il provvedimento impugnato, seppure illegittimo. Ha preliminarmente rigettato l’eccezione di carenza di interesse sollevata dalla difesa, rilevando che il P.M. ha interesse all’impugnazione non solo per la rimozione del diniego, ma anche per la utilizzabilità ex tunc dei dati acquisiti e per la validità degli atti di indagine svolti medio tempore.
La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla nozione di abnormità (Sez. U, n. 10869/2025; Sez. U, n. 37502/2022; Sez. U, n. 25957/2009), secondo cui l’abnormità è configurabile solo quando il provvedimento si ponga al di fuori del sistema processuale, come espressione di un potere non attribuito (abnormità strutturale) o come sviamento della funzione giurisdizionale (abnormità funzionale), determinando una situazione di stallo non emendabile attraverso i rimedi ordinari. In entrambi i casi, l’abnormità richiede che il provvedimento produca un pregiudizio altrimenti non sanabile.
La Corte ha riconosciuto che il provvedimento impugnato era illegittimo sotto un duplice profilo: la motivazione era meramente apparente, in quanto non spiegava in concreto la difformità della sottoscrizione dal modello legale; e il giudice aveva omesso di considerare che la richiesta era stata sottoscritta digitalmente e depositata in copia analogica, con la stessa efficacia probatoria dell’originale ai sensi dell’art. 23 d.lgs. n. 82/2005. Tuttavia, tale illegittimità non travalicava nell’abnormità, perché dal diniego dell’esame della richiesta di convalida non era conseguito alcun effetto irrimediabile. Il Pubblico Ministero poteva sollecitare, attraverso un’autonoma richiesta, l’acquisizione dei dati di traffico, senza che il precedente diniego determinasse una preclusione, essendo fondato su ragioni di carattere procedurale e non sulla insussistenza dei presupposti di legge per l’acquisizione.
Implicazioni Pratiche
- Contestazione dell’abnormità: L’avvocato che intende eccepire l’abnormità di un provvedimento del giudice deve dimostrare che l’atto produce un pregiudizio altrimenti non sanabile e che non esistono rimedi alternativi nell’ordinamento; la mera illegittimità, anche se grave, non integra l’abnormità, se il P.M. può riproporre la richiesta di convalida senza preclusioni.
- Ripetibilità della richiesta di convalida: In caso di rigetto della richiesta di convalida per ragioni procedurali (es. vizi formali), l’avvocato del P.M. deve presentare una nuova richiesta di convalida con la documentazione corretta, senza attendere una pronuncia di legittimità, poiché l’ordinamento offre tale strumento alternativo e il giudice dovrà esaminarla nel merito.
- Valore della firma digitale e copia analogica: L’avvocato deve eccepire la validità della richiesta di acquisizione di dati di traffico sottoscritta digitalmente e depositata in copia analogica, richiamando l’art. 23 d.lgs. n. 82/2005, che attribuisce alle copie analogiche di documenti informatici la stessa efficacia probatoria dell’originale, se la conformità è attestata da un pubblico ufficiale; la mera assenza di una sottoscrizione cartacea non è di per sé ostativa alla convalida.
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Nota della Redazione
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