Deroga alla retroattività della lex mitior sul reddito di cittadinanza non irragionevole (Cass. pen. Sez. VII n. 29656 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’abrogazione, a far data dal 1° gennaio 2024, del delitto di indebita percezione del reddito di cittadinanza, disposta con salvezza dell’applicazione delle sanzioni penali per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della lex mitior altrimenti conseguente ex art. 2, secondo comma, cod. pen. Tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all’indebita erogazione del beneficio sin tanto che ne resta possibile la fruizione, in coordinamento cronologico con la nuova incriminazione dei benefici introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di Marsala per avere attestato falsamente, al fine di ottenere il beneficio di cui all’art. 3 del d.l. n. 4 del 2019, il possesso di tutti i requisiti di legge, omettendo di dichiarare di essere sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 16 settembre 2025, ha parzialmente riformato la condanna, rideterminando la pena ex art. 133 cod. pen.
Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 7 del d.l. n. 4 del 2019 e sostenendo che il reato dovesse ritenersi abrogato già con la legge entrata in vigore il 1° gennaio 2023, a prescindere dall’effetto abrogativo differito al 1° gennaio 2024, in applicazione dell’art. 2 cod. pen. Con un secondo motivo ha censurato vizi della motivazione, violazione di legge e travisamento di prova decisiva, in relazione all’istanza depositata tramite CAF, ritenuta parzialmente illeggibile e priva della sezione sulle misure cautelari.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, perché fondato su motivi riproduttivi di censure già vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici e di merito, non accompagnati da specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata, e su interpretazioni di diritto manifestamente infondate.
Sul primo motivo la Corte ha rilevato che la ricostruzione difensiva contrasta con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. L’abrogazione del delitto di cui all’art. 7 del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è stata disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, facendo salva l’applicazione delle sanzioni penali per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina.
Tale clausola di salvezza deroga al principio di retroattività della lex mitior, altrimenti operante ex art. 2, secondo comma, cod. pen. La Corte ha ritenuto la deroga sorretta da una plausibile giustificazione e priva di profili di irragionevolezza, in quanto assicura la tutela penale all’indebita erogazione del beneficio finché ne resta possibile la fruizione. La soppressione del reddito di cittadinanza si coordina, sul piano cronologico, con la nuova incriminazione di cui all’art. 8 del d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita ai benefici introdotti in sostituzione. A sostegno la Corte richiama Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024.
Sul secondo motivo la Corte ha confermato la sufficienza del compendio probatorio. La sentenza d’appello ha correttamente evidenziato che in atti è presente copia dell’istanza diretta a ottenere il beneficio, che la mancanza della firma è dovuta alla presentazione tramite CAF e che il ricorrente ha comunque percepito il beneficio nella consapevolezza della frode. Le contestazioni difensive, incentrate su una pretesa incertezza fattuale o normativa, si riducono a mere asserzioni.
Alla declaratoria di inammissibilità la Corte ha applicato l’art. 616 cod. proc. pen., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, escludendo profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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