Liberazione anticipata e onere di valutazione concreta delle infrazioni disciplinari (Cass. pen. n. 36903/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liberazione anticipata, il giudice di sorveglianza deve valutare le infrazioni disciplinari nella loro concretezza, precisandone la gravità e l’incidenza negativa sulla partecipazione del detenuto all’opera di rieducazione, non potendo limitarsi a una generica menzione di una sanzione disciplinare senza esaminare l’episodio nella sua specificità e compararlo con gli altri elementi di giudizio relativi al singolo semestre. La condotta del richiedente deve essere valutata frazionatamente, in relazione a ciascun semestre cui l’istanza si riferisce, sebbene un comportamento successivo possa estendersi in negativo anche ai periodi precedenti.
Il Fatto
Un detenuto ha presentato istanza di liberazione anticipata, ai sensi dell’art. 54 Ord. pen., per il semestre dal 20 aprile 2024 al 19 ottobre 2024. Il Magistrato di sorveglianza ha rigettato l’istanza, ritenendo ostativa alla concessione del beneficio la sanzione disciplinare inflitta al detenuto in data 2 ottobre 2024, consistente nell’esclusione dalle attività ricreative e sportive per giorni 1.
Il detenuto ha proposto reclamo avverso il diniego, deducendo che la relazione comportamentale dell’area giuridico-pedagogica della casa circondariale non evidenziava cambiamenti negativi sotto il profilo disciplinare e trattamentale, e che la sanzione era di entità trascurabile. Il Tribunale di sorveglianza di Messina ha rigettato il reclamo, richiamando la sanzione disciplinare e un generico “atteggiamento reiteratamente violativo”. Avverso tale ordinanza, il detenuto ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando con rinvio l’ordinanza impugnata. Ha richiamato il principio consolidato per cui la liberazione anticipata è subordinata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all’opera di rieducazione, e che la valutazione deve essere condotta frazionatamente, in relazione a ciascun semestre (Sez. 1, n. 5877/2013). Le infrazioni disciplinari possono essere poste a base del diniego, purché siano apprezzate nella loro concretezza, sotto il profilo dell’attitudine ad indicare una condotta restia al processo di risocializzazione, e siano successivamente comparate con ogni altro elemento utile di giudizio (Sez. 1, n. 17427/2011).
La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza non avesse fatto buon governo di tali principi. I giudici specializzati avevano desunto il carattere ostativo alla concessione del beneficio esclusivamente dalla circostanza che il condannato aveva commesso un’infrazione nel periodo in valutazione, senza tuttavia prendere in considerazione e valutare l’episodio nella sua specificità, al fine di saggiarne la gravità e l’incidenza negativa sulla partecipazione all’opera rieducativa. Parimenti, il riferimento a un “atteggiamento reiteratamente violativo” non era chiaro, atteso che nel semestre in considerazione veniva citato un solo episodio.
Implicazioni Pratiche
- Contestazione della genericità del diniego: L’avvocato che impugna il diniego della liberazione anticipata deve eccepire la carenza di motivazione quando il giudice si limita a menzionare una sanzione disciplinare senza indicarne la gravità, la natura e l’incidenza concreta sulla partecipazione al trattamento rieducativo nel semestre di riferimento; la difesa deve produrre e richiamare le relazioni comportamentali che attestano la regolarità della condotta e l’assenza di elementi negativi significativi.
- Valutazione frazionata della condotta: Il giudice di sorveglianza deve valutare la condotta del detenuto in relazione a ciascun semestre, non potendo estendere automaticamente a periodi precedenti infrazioni commesse in semestri successivi; la difesa deve eccepire che il diniego per un semestre specifico non può essere fondato su episodi avvenuti in semestri diversi, salvo che non vi sia una valutazione complessiva della partecipazione al trattamento.
- Onere motivazionale sulle infrazioni disciplinari: In sede di reclamo o di ricorso, la difesa deve insistere sulla necessità che il giudice esamini concretamente l’episodio sanzionato, indicandone le modalità e la rilevanza ai fini della prognosi rieducativa, e non si limiti a un generico richiamo alla sanzione; la mera esistenza di un’infrazione, soprattutto se di lieve entità, non è di per sé sufficiente a escludere la partecipazione all’opera di rieducazione, se il detenuto ha complessivamente tenuto una condotta positiva.
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Nota della Redazione
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