Refuso nella motivazione d’appello non inficia la coerenza della condanna (Cass. pen. Sez. VII n. 20879 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il refuso contenuto nella parte motiva della sentenza di appello non determina nullità ai sensi dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., quando il successivo sviluppo argomentativo risulta coerente con il dispositivo di conferma e non genera alcun equivoco sull’affermazione di responsabilità. In sede di legittimità non sono ammesse le censure che, prospettando una diversa ricostruzione del fatto, si risolvano in una rilettura degli elementi posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. L’esclusione della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 è legittima quando il giudice compia una valutazione complessiva degli elementi concreti — quantità e tipologia delle sostanze, strumenti di pesatura — indicativi di una capacità di diffusione non compatibile con la nozione di minima offensività. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da motivazione conforme ai criteri dell’art. 133 cod. pen., potendo il giudice fondarsi anche su un solo elemento, attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato.
Il Fatto
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990. La Corte d’appello, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 20.11.2025, ha confermato la condanna di primo grado.
Avverso tale pronuncia la difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi: la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per contrasto tra dispositivo e motivazione; l’assenza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al possesso della sostanza sequestrata; la mancata qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990; il diniego delle attenuanti generiche con prevalenza sulla contestata recidiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato anzitutto il primo motivo. L’incipit con cui il collegio di merito aveva introdotto la parte motiva — nel senso che l’appello era parzialmente fondato e la sentenza andava riformata — risultava in contrasto con il dispositivo di conferma. Secondo la Corte si tratta di un evidente refuso, perché il successivo sviluppo argomentativo è coerente con la decisione di conferma. Richiamando Sez. II n. 43434 del 2013, si è affermato che non è affetta da nullità la sentenza d’appello contenente refusi, ove gli stessi non incidano sulla coerenza logica e sull’adeguatezza della motivazione né creino equivoci sull’affermazione di responsabilità.
Quanto al secondo motivo, i rilievi difensivi sono stati giudicati palesemente versati in fatto. La Corte di merito, ripercorrendo le risultanze, aveva sostenuto con argomentare logico la riconducibilità all’imputato delle diverse sostanze in sequestro, valorizzando una serie di circostanze: il rifiuto ingiustificato di aprire la porta agli operanti, l’osservazione attraverso la porta a vetri degli spostamenti del ricorrente, la contiguità dei cortili e le identiche caratteristiche degli involucri ritrovati in luoghi diversi. Tali massime di esperienza sono sottratte al sindacato di legittimità, perché esula dai poteri della Corte la rilettura degli elementi di fatto, apprezzati in via esclusiva dal giudice di merito (Sez. Un. n. 6402 del 1997; Sez. VI n. 22445 del 2009).
Sulla qualificazione del reato, i giudici di merito hanno fatto buon governo della norma violata, negando la ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 in base al quantitativo delle sostanze, alla loro diversa tipologia e al possesso di due bilancini di precisione, elementi indicativi di una capacità di diffusione sul mercato non compatibile con la minima offensività. La motivazione è coerente con il principio delle Sezioni Unite Murolo (n. 51063 del 2018), secondo cui l’accertamento della lieve entità implica una valutazione complessiva degli elementi e il giudice deve spiegare le ragioni della prevalenza riservata anche solo ad alcuni di essi.
Sul trattamento sanzionatorio, il rilievo concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche con prevalenza sulla recidiva è destituito di fondamento, avendo i giudici di merito escluso la contestata recidiva. Il diniego delle generiche è sorretto da motivazione conforme ai criteri ermeneutici richiamati (Sez. II n. 23903 del 2020), avendo la Corte posto in evidenza la gravità del fatto e la negativa personalità dell’imputato. Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. V n. 5582 del 2014). Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 125 c.p.p. – Forme dei provvedimenti del giudice