Motivazione rafforzata in appello e prescrizione nella riforma assolutoria (Cass. pen. Sez. VII n. 10256 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che riformi totalmente la sentenza assolutoria di primo grado ha l’obbligo di delineare con chiarezza le linee portanti del proprio ragionamento probatorio e di confutare specificamente e adeguatamente i più rilevanti argomenti della decisione impugnata, dimostrandone con rigorosa analisi critica l’incompletezza o l’incoerenza. La motivazione rafforzata è necessaria soprattutto quando all’assoluzione si sostituisca la decisione di colpevolezza. Ove la condanna risulti fondata su motivazione non rafforzata, la sentenza deve essere annullata senza rinvio se nelle more è maturata la prescrizione del reato. Non opera, in tal caso, la sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 1, comma 15, legge n. 103 del 2017, poiché i periodi di sospensione sono computati dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l’imputato o ha annullato la condanna.
Il Fatto
Il Tribunale aveva assolto l’imputato perché il fatto non costituisce reato, in relazione al reato di cui all’art. 76, comma 4, d. lgs. n. 159 del 2011, commesso in data 21 luglio 2019. Su appello della parte pubblica, la Corte di appello di Bari, con sentenza del 16.01.2024, aveva riformato la pronuncia, affermando la penale responsabilità dell’imputato e condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di arresto.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 597 e 192 cod. proc. pen. e dell’art. 76, comma 4, d. lgs. n. 159 del 2011, con vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale pronunciato condanna anziché prosciogliere, senza confrontarsi con le prove documentali a discarico prodotte in primo grado, tra cui l’attestazione ISEE relativa al reddito complessivo familiare.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che il ricorso presenta profili di evidente fondatezza e che, pertanto, deve essere dichiarata l’intervenuta prescrizione del reato. Il passaggio argomentativo centrale riguarda l’obbligo di motivazione rafforzata che grava sul giudice di appello in caso di totale riforma della sentenza assolutoria.
Richiamando il consolidato orientamento di legittimità, la Corte ricorda che il giudice di secondo grado deve non solo delineare le linee portanti del proprio ragionamento probatorio alternativo, ma anche confutare specificamente i più rilevanti argomenti della decisione di primo grado. Quando all’assoluzione si sostituisca la condanna, è necessario dimostrare con rigorosa analisi critica l’incompletezza o l’incoerenza della motivazione impugnata, non essendo altrimenti razionalmente giustificata la riforma. Il Collegio richiama sul punto Sezioni Unite n. 33748 del 12/07/2005 e Sez. IV n. 7630 del 29/11/2004.
Nel caso concreto, la Corte osserva che la Corte territoriale non ha in alcuna parte esaminato il profilo devoluto con la produzione documentale della difesa, relativo alla dedotta impossibilità di adempiere. La motivazione della sentenza di appello si è fondata soltanto sulla sintetica e generica indicazione dell’assenza, in atti, del pagamento della cauzione, sia pure nella misura ridotta. La difesa aveva invece allegato documentazione attestante la consistenza del reddito del nucleo familiare dell’imputato, onde dimostrare l’impossibilità di corrispondere la somma.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte rileva l’intervenuta prescrizione della contravvenzione, tenuto conto della data del commesso reato e del fatto che si tratta di contravvenzione rispetto alla quale è stata pronunciata sentenza assolutoria in primo grado. Non può operare la sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 1, comma 15, legge n. 103 del 2017, poiché i periodi di sospensione sono computati, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l’imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna. Tenendo conto della data di commissione del reato e dell’esistenza di una tempestiva causa interruttiva nel termine breve, il termine massimo di anni cinque di cui agli artt. 157 e 160 cod. pen. è spirato. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Nota della Redazione
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