Periculum e revoca del sequestro preventivo a fini di confisca (Cass. pen. n. 37193/2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere la concisa motivazione del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio. Il periculum non può essere ritenuto esistente in base alla sola titolarità di un patrimonio inferiore a quello suscettibile di confisca, né può coincidere con la mera necessità di assicurare il soddisfacimento delle ragioni creditorie attraverso il mantenimento del vincolo.
Il Fatto
Il prevenuto, in proprio e quale legale rappresentante di una società, era destinatario di sequestro preventivo per il reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74/2000. Il Tribunale di Nocera Inferiore respingeva l’istanza di revoca del sequestro o, in subordine, di riduzione del vincolo concentrandolo sui beni mobili registrati ampiamente capienti rispetto al debito residuo. Il Tribunale di Salerno, in sede di appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., rigettava il gravame.
Avverso tale ordinanza il prevenuto proponeva ricorso per cassazione, deducendo: violazione di legge per motivazione apparente sul periculum in mora, non avendo il Tribunale considerato il forte abbattimento del debito tributario a seguito di accertamento con adesione, il puntuale pagamento rateale per oltre sette anni, la non ingente entità del debito residuo (estinguibile entro il maggio 2026) e l’amplissima capienza dei beni in sequestro; violazione dei principi di proporzionalità e minima invasività per il rigetto della richiesta di concentrazione del vincolo sugli autocarri, ampiamente capienti.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso. Richiama la giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite (Ellade) secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo le ipotesi di sequestro di cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, per le quali la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege. Richiama altresì il principio secondo cui il periculum non può essere ritenuto esistente in base alla sola titolarità di un patrimonio inferiore a quello suscettibile di confisca, neppure quando l’oggetto del vincolo è costituito da un bene fungibile quale il denaro.
La Corte rileva che il Tribunale di Salerno ha motivato in termini sostanzialmente apparenti. Pur riconoscendo che il profitto del reato era nettamente ridotto per effetto del regolare pagamento delle rate, il Tribunale ha ravvisato la persistenza del periculum “in ragione del fatto che né la società né gli indagati sono risultati provvisti di somme di danaro in grado di poter, da subito, coprire il profitto del reato”, valorizzando l’ampiezza dell’arco temporale della rateizzazione e la richiesta di ulteriore dilazione per un debito relativo al 2014. Tale percorso argomentativo, ad avviso della Corte, è distonico rispetto ai principi giurisprudenziali: l’esigenza di mantenere il sequestro di beni – ormai di valore sproporzionato al debito residuo – è stata identificata nella mera constatazione che il pagamento non è avvenuto in unica soluzione, facendo coincidere il periculum nella necessità di assicurare il completo soddisfacimento delle ragioni creditorie, senza alcun effettivo apprezzamento delle favorevoli circostanze sopravvenute (assoluta puntualità nei pagamenti).
Implicazioni Pratiche
- Motivazione del periculum nel sequestro confiscatorio: il giudice deve motivare concretamente l’anticipazione degli effetti ablatavi della confisca, non può limitarsi ad affermare la persistenza del vincolo per garantire la futura confisca. La difesa deve contestare la genericità della motivazione e allegare le sopravvenienze favorevoli (riduzione del debito, regolarità dei pagamenti, capienza dei beni) che depongono per il venir meno delle esigenze cautelari.
- Valore della rateizzazione e del pagamento regolare: l’adesione a piani di ammortamento e il puntuale pagamento delle rate per un lungo periodo costituiscono elementi rilevanti per escludere il periculum. Il giudice non può valorizzare la durata della rateizzazione come indice di difficoltà economica, ignorando la regolarità dei versamenti e la consistente riduzione del debito residuo.
- Proporzionalità e concentrazione del vincolo: in presenza di beni ampiamente capienti rispetto al debito residuo, la difesa deve chiedere la concentrazione del sequestro su tali beni, invocando i principi di minima invasività e proporzionalità ex art. 1 Prot. Add. CEDU. Il giudice deve valutare se il mantenimento del vincolo su tutti i beni sia sproporzionato rispetto all’entità del debito effettivamente residuo.
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