Sindacabile come vizio di legittimità il difetto di motivazione sul periculum (Cass. pen. Sez. 4 n. 2 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame è proponibile solo per violazione di legge, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., dovendosi in tale nozione ricomprendere anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. La censura che, sotto l’apparente deduzione del difetto assoluto di motivazione sul periculum in mora, attacca in realtà la persuasività del ragionamento seguito dal giudice è inammissibile. L’emissione del decreto che dispone il rinvio a giudizio preclude la proposizione della questione relativa alla sussistenza del fumus commissi delicti, essendovi una preventiva verifica giurisdizionale sulla consistenza dell’accusa. La contestazione provvisoria, cristallizzata nel capo d’imputazione, rende la relativa censura inammissibile, salvo che la difesa alleghi l’elisione della circostanza contestata.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, in sede di rinvio, accoglieva l’appello del pubblico ministero e disponeva il sequestro preventivo del complesso di beni aziendali funzionali all’esercizio di tre tabaccherie, riconducibili all’indagato, al quale era contestato il reato di cui all’art. 512-bis cod. pen., nell’ipotesi aggravata dalla finalità di agevolare l’attività di un sodalizio camorristico. Il provvedimento faceva seguito all’annullamento, da parte della Terza sezione penale, dell’ordinanza che aveva rigettato l’istanza cautelare. Avverso la decisione del tribunale del riesame, la difesa dell’indagato e della intestataria di una delle rivendite proponeva ricorso per cassazione, deducendo un difetto assoluto di motivazione sul periculum e contestando la sussistenza dell’aggravante, esclusa la quale sarebbe venuto meno il presupposto del provvedimento.
La Motivazione della Corte
La Quarta sezione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, muovendo dal perimetro del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari reali. Ha rammentato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 25932 del 2008, per cui il ricorso ex art. 325 cod. proc. pen. è esperibile solo per violazione di legge, ivi compresi i vizi della motivazione talmente radicali da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza e comprensibilità. Nel caso di specie, la Corte ha escluso che ricorresse un difetto assoluto di motivazione sul periculum in mora: il tribunale aveva anzi spiegato le ragioni del pericolo, individuandolo nella concreta possibilità che l’indagato, già autore di plurime fittizie cessioni a prestanome, potesse perpetrare ulteriori trasferimenti, frustrando l’acquisizione dei beni all’autorità giudiziaria. La doglianza difensiva, pertanto, non denunciava un vuoto motivazionale ma contestava la persuasività della ricostruzione, profilo estraneo al sindacato di legittimità.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato la carenza di interesse dei ricorrenti a contestare l’aggravante, atteso che il fumus del reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. era di per sé sufficiente a fondare il vincolo, senza che l’eventuale elisione della circostanza spiegasse effetti sui presupposti della misura. In ogni caso, il tribunale aveva congruamente motivato la sussistenza dell’elemento circostanziale, valorizzando il concorso esterno dell’indagato in un clan e i perduranti rapporti con altra consorteria.
La Corte ha infine ribadito il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 3 n. 35715 del 2020; Sez. 5 n. 50521 del 2018), per cui il rinvio a giudizio preclude la questione sulla sussistenza del fumus commissi delicti, per la preventiva verifica giurisdizionale sulla consistenza dell’accusa. Nel caso di specie, la difesa, pur avendo dato atto della preclusione, non ne aveva tratto le conseguenze, omettendo di allegare l’elisione del citato elemento circostanziale: la censura era quindi inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa.
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Nota della Redazione
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