Riciclaggio recidiva e particolare tenuità motivi inammissibili in Cassazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 8949 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur formalmente volto a censurare un vizio di motivazione, miri in realtà a contestare la valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito, senza un effettivo confronto con le argomentazioni logiche e giuridiche della sentenza impugnata. È manifestamente infondata la censura in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. quando la corte territoriale abbia congruamente motivato l’insussistenza dei presupposti della particolare tenuità del fatto, valorizzando le modalità della condotta, la disponibilità di strumenti contraffatti, il valore del bene e l’abitualità. Non è consentita in sede di legittimità una nuova valutazione della congruità della pena, trattandosi di potere discrezionale del giudice di merito, salvo che la determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico.
Il Fatto
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 14/04/2025, ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di riciclaggio, qualificato ai sensi dell’art. 648-bis cod. pen., e ha applicato la recidiva reiterata, negando le circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza. Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi di impugnazione, con i quali ha dedotto vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, all’applicazione della recidiva, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e all’eccessività del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha valutato i motivi di ricorso, ritenendoli tutti inammissibili o manifestamente infondati. Con riferimento al primo motivo, concernente la qualificazione del fatto come riciclaggio piuttosto che come ricettazione, la Corte ha rilevato che il motivo, solo formalmente diretto a censurare un vizio di motivazione, era in realtà volto a contestare la valutazione delle risultanze processuali compiuta dai giudici di merito, risultando privo del necessario requisito di specificità.
In ordine alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata, valorizzando la motivazione della sentenza impugnata che aveva individuato ragioni ostative alla particolare tenuità del fatto con riferimento alle modalità di realizzazione del reato, indice di peculiare professionalità, alla disponibilità di strumenti contraffatti, al valore del bene e all’abitualità della condotta.
Quanto alla dedotta esclusione della recidiva reiterata, la Corte ha osservato che la richiesta era stata prospettata in maniera generica e che la Corte territoriale aveva congruamente indicato gli elementi ostativi all’esclusione dell’aggravante. Anche il motivo relativo alle attenuanti generiche è stato ritenuto manifestamente infondato, in quanto l’eventuale prevalenza sulla recidiva è preclusa dal dato normativo di cui all’art. 69, quarto comma, cod. pen.
Infine, in merito alla censura sull’eccessività della pena, il Collegio ha ribadito il principio per cui la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non censurabile in cassazione se non in caso di arbitrio o illogicità manifesta. Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 69 c.p. – Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 648-bis c.p. – Riciclaggio