Interesse dell’indagato all’impugnazione del sequestro di beni intestati a terzi (Cass. pen. n. 37198/2025)
Principi di diritto (Massima)
L’indagato non titolare formale del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione. In tema di confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., che colpisce i beni nella disponibilità anche per interposta persona, l’indagato che ne abbia l’effettiva disponibilità ha interesse a impugnare il sequestro per contestare la riferibilità del bene alla propria persona.
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo, in sede di riesame ex art. 322 cod. proc. pen., dichiarava inammissibile la richiesta di riesame presentata dall’indagato avverso il sequestro preventivo, nella forma per equivalente, di un immobile e di un’autovettura formalmente intestati alla moglie. Il sequestro era stato disposto ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., in funzione della confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., in relazione al reato di cui all’art. 291-quater d.P.R. 43/1973 (associazione a delinquere finalizzata al contrabbando).
L’indagato proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di norme processuali, contestando la declaratoria di inammissibilità e sostenendo di avere un interesse concreto e attuale a impugnare in quanto i beni sequestrati, formalmente intestati alla moglie convivente, erano nella sua effettiva disponibilità. La difesa evidenziava che la confisca per sproporzione colpisce i beni di cui il soggetto ha titolarità o disponibilità “anche per interposta persona” e che l’accoglimento del ricorso comporterebbe il disconoscimento del quadro indiziario e della liceità degli acquisti.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso. Preliminarmente, richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui la legittimazione al riesame reale trova fondamento nella lettura sistematica delle disposizioni di cui agli artt. 322 e 322-bis cod. proc. pen. e di quelle generali sull’interesse all’impugnazione di cui agli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. L’art. 325 cod. proc. pen. attribuisce all’imputato e al suo difensore la facoltà di proporre ricorso per cassazione, e l’art. 61 cod. proc. pen. estende all’indagato i diritti e le garanzie dell’imputato.
Alla legittimazione deve affiancarsi l’interesse ad impugnare, che sussiste se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione del provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante. L’interesse deve essere concreto e persistere fino al momento della decisione. L’indagato non titolare del bene è legittimato a presentare richiesta di riesame solo se vanti un interesse concreto e attuale, come nel caso in cui abbia comunque titolo alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro.
La Corte richiama le Sezioni Unite Calvarese (25/09/2025), secondo cui la persona sottoposta a indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione. Nel caso di specie, trattandosi di sequestro funzionale alla confisca allargata ex art. 240-bis, comma ultimo, cod. pen., uno dei presupposti della confisca è costituito dalla disponibilità del bene da parte del soggetto anche per interposta persona. La formale titolarità in capo al terzo non elide la riferibilità del bene al destinatario che ne abbia l’effettiva disponibilità. L’indagato, essendo l’effettivo dominus del bene, ha interesse a proporre le impugnazioni funzionali al rientro in possesso.
Implicazioni Pratiche
- Interesse ad impugnare del non titolare formale: l’indagato che non risulta formalmente intestatario del bene sequestrato deve allegare e provare l’effettiva disponibilità del bene, dimostrando che la rimozione del vincolo produrrebbe un vantaggio concreto sulla sua posizione giuridica, anche ai fini della contestazione della sproporzione.
- Onere della prova dell’interesse: è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la relazione con la cosa sottoposta a sequestro, idonea a consentire la restituzione del bene in proprio favore. Il mero rapporto di coniugio non è sufficiente; occorre dimostrare la disponibilità materiale e giuridica del bene.
- Impugnazione del sequestro per equivalente: in caso di sequestro per equivalente finalizzato alla confisca per sproporzione, l’indagato può contestare non solo il fumus del reato presupposto ma anche il periculum, e in particolare il presupposto della riferibilità del bene per interposta persona, offrendo la prova della liceità della provenienza e dell’assenza di sproporzione rispetto ai redditi del nucleo familiare.
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