Principi di diritto (Massima) In tema di consegna al Regno Unito ai sensi dell’Accordo di Partenariato UE-Regno Unito del 24 dicembre 2020, l’imputato alloglotta che deduce la mancata traduzione del provvedimento deve allegare un interesse concreto e attuale, non potendo limitarsi a un pregiudizio astratto. Il mandato di arresto processuale, emesso per garantire la partecipazione personale dell’interessato al processo, è legittimo e non sindacabile dall’autorità giudiziaria italiana quanto alla necessità della presenza fisica, salvo la verifica del principio di proporzionalità ex art. 597 dell’Accordo e del rischio di violazione dei diritti fondamentali. Le problematiche di salute del consegnando e gli interessi della prole, se genericamente dedotti, non giustificano informazioni suppletive o il rifiuto della consegna, potendo essere valutate nella fase esecutiva ai sensi dell’art. 23 della legge n. 69/2005.
Il Fatto
La Corte di appello di Brescia disponeva la consegna di un cittadino polacco alle autorità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in esecuzione di un mandato di arresto internazionale processuale, emesso dalla Crown Court di Birmingham il 31 maggio 2024, per il delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali e di riciclaggio, legati al contrabbando di tabacchi lavorati e risalenti al febbraio 2014.
Il ricorrente, cittadino polacco, non comprendeva la lingua italiana. Avverso la decisione della Corte di appello, proponeva ricorso per cassazione, deducendo: violazione del diritto di difesa per mancata traduzione del mandato di arresto, degli atti del processo e della sentenza in lingua polacca; violazione dell’art. 111 Cost. e 6 CEDU per l’inosservanza di un diritto di difesa effettivo; violazione degli artt. 597 e 613 dell’Accordo di Partenariato per avere la Corte disposto la consegna sulla scorta di informazioni suppletive fornite da un “Case Lawyer”, qualifica non rientrante tra quelle di cui all’art. 598 dell’Accordo; violazione del principio di proporzionalità ex art. 597, trattandosi di mandato processuale emesso per garantire la partecipazione al processo, laddove l’ordinamento britannico prevede l’audizione a distanza e il processo in contumacia; violazione dei diritti fondamentali per le condizioni carcerarie, le patologie del ricorrente, la genitorialità e la presunzione di innocenza.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso infondato e lo rigetta. Preliminarmente, richiama il principio secondo cui, a seguito dell’entrata in vigore dell’Accordo di Partenariato UE-Regno Unito del 24 dicembre 2020, la decisione sulla esecuzione del mandato d’arresto deve essere assunta applicando le regole dell’Accordo, e solo sul piano procedimentale le norme della legge n. 69/2005 in quanto compatibili.
Sulle eccezioni di mancata traduzione, la Corte richiama le Sezioni Unite Neko (n. 15069/2023), secondo cui l’imputato alloglotta non può dolersi dell’omissione senza indicare un interesse concreto, attuale e verificabile. Nel caso, il ricorrente non ha dedotto alcun pregiudizio specifico: era assistito da difensore di fiducia e da interprete in lingua polacca in udienza, e la questione era già stata affrontata e rigettata da questa Sezione in sede di convalida dell’arresto. Inoltre, l’imputato alloglotta non ha diritto alla traduzione scritta degli atti del procedimento estero, che può essere chiesta solo all’autorità giudiziaria dello Stato di emissione.
Sul punto relativo alle informazioni suppletive fornite dal “Case Lawyer”, la Corte rileva che la missiva proveniva dal Crown Prosecution Service (C.P.S.), autorità inglese responsabile della pubblica accusa, omologo del pubblico ministero italiano. La doglianza è, dunque, manifestamente infondata.
Quanto al principio di proporzionalità ex art. 597 dell’Accordo, la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 16798/2022; Sez. 6, n. 35451/2025) e della Corte di Giustizia UE (C-202/24, Minister for Justice and Equality), secondo cui il mandato di arresto processuale è legittimo e non è sindacabile dall’autorità giudiziaria italiana la scelta di uno Stato di emetterlo per ottenere la presenza fisica del consegnando. L’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione deve, tuttavia, verificare il rispetto del principio di proporzionalità e il rischio reale di violazione dei diritti fondamentali. La Corte di appello di Brescia ha correttamente ritenuto proporzionata la consegna, in considerazione della gravità dei fatti, della reiterata assenza del ricorrente nel processo britannico, del suo allontanamento dalla Polonia (dove era sottoposto a misura non custodiale) e del suo successivo trasferimento in Italia.
Quanto ai diritti fondamentali (salute, genitorialità), la Corte li dichiara generici e non suscettibili di accertamenti esplorativi. Le problematiche di salute, se gravi e concrete, possono essere valutate solo nella fase esecutiva ai sensi dell’art. 23 della legge n. 69/2005, non in sede di cognizione sulla consegna. Analoga genericità è rilevata per la prospettata genitorialità, non essendo stati allegati elementi concreti da cui inferire un’ingerenza sproporzionata nell’esercizio della responsabilità genitoriale.
Implicazioni Pratiche
Onere di allegazione per la traduzione: in caso di consegna all’estero di imputato alloglotta, la difesa che eccepisca la mancata traduzione del provvedimento deve indicare un interesse concreto e attuale, allegando il pregiudizio specifico subito. Il mero rilievo formale dell’omessa traduzione, senza dimostrare l’effettiva lesione del diritto di difesa, determina l’inammissibilità del motivo. La traduzione degli atti del procedimento estero, inoltre, deve essere richiesta all’autorità giudiziaria dello Stato di emissione.
Mandato di arresto processuale e proporzionalità: il mandato di arresto emesso per garantire la partecipazione personale al processo è legittimo. L’autorità giudiziaria italiana non può sindacare la scelta dello Stato richiedente di ottenere la presenza fisica, ma deve verificare, caso per caso, il rispetto del principio di proporzionalità ex art. 597 dell’Accordo di Partenariato, valutando la gravità dei fatti, la condotta del ricercato e le eventuali violazioni dei diritti fondamentali. La difesa deve allegare elementi concreti per sostenere la sproporzione, non limitarsi a contestare la previsione normativa.
Salute e genitorialità: fase esecutiva: le condizioni di salute del consegnando e gli interessi della prole, se genericamente prospettati, non costituiscono causa di rifiuto della consegna in sede di cognizione. La difesa deve rappresentare, con elementi concreti e specifici, il rischio grave e irreparabile per la salute o l’ingerenza sproporzionata nella responsabilità genitoriale. Solo in presenza di tale allegazione, l’autorità giudiziaria può attivare la procedura di cui all’art. 23 della legge n. 69/2005 per ottenere assicurazioni dallo Stato richiedente o, in casi estremi, rifiutare la consegna.
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