Misure alternative e idoneità del domicilio rispetto alla pericolosità sociale residua (Cass. pen. Sez. 1 n. 12003 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre. Il giudizio di idoneità della misura richiesta deve fondarsi sulle caratteristiche di questa e sulla sua capacità di prevenire la commissione di nuovi reati: è pertanto logico negare la detenzione domiciliare quando il domicilio indicato sia ubicato nello stesso immobile ove abitano le persone offese, in quanto il ripristino del contatto con le vittime è sintomo di una pericolosità sociale non pienamente superata.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Bari ha respinto l’istanza di detenzione domiciliare presentata da un condannato, detenuto per un reato commesso in danno della sorella e del cognato, suoi vicini di casa. Il giudice ha riconosciuto il buon comportamento serbato in carcere, ma ha ritenuto inidoneo il domicilio indicato, trattandosi di un’abitazione sita nel medesimo immobile ove risiedono le persone offese, nelle stesse condizioni ambientali che avevano determinato la condotta delittuosa.

Avverso l’ordinanza, il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi. Con il primo ha dedotto violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, per non avere il Tribunale valutato la cessazione della sua pericolosità alla luce del corretto percorso detentivo. Con il secondo ha lamentato l’omessa valutazione degli elementi favorevoli emergenti dalle relazioni di sintesi, richiamando il principio di cui all’art. 27 Cost., secondo cui la pena deve tendere alla rieducazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. L’ordinanza impugnata, pur avendo preso atto della condotta corretta tenuta in carcere e dei benefici concessi, ha di fatto valorizzato la persistenza di un certo grado di pericolosità, connesso alla volontà di svolgere la detenzione domiciliare nello stesso edificio in cui lo stato di litigiosità con i vicini aveva determinato la consumazione del reato.

L’affermazione che la concessione di una misura alternativa, la quale ripristini la situazione che ha causato la commissione del reato, non consenta di ritenerla idonea ad evitare il rischio di una specifica recidiva, è stata giudicata non manifestamente infondata. La Corte ha inoltre evidenziato come la valutazione del pericolo di reiterazione fosse stata condivisa anche dal magistrato di sorveglianza che non aveva mai concesso permessi, neppure di necessità, a conferma del ritenuto non pieno superamento della pericolosità.

Quanto all’assunto che, espiata la pena, il condannato sarebbe comunque tornato ad abitare accanto alle persone offese, la Corte lo ha ritenuto del tutto irrilevante: il tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare solo l’accoglibilità della domanda relativa a una pena in espiazione, non lo stile di vita che il soggetto adotterà una volta riacquistata la piena libertà.

La decisione è stata infine ritenuta conforme al principio della progressività del trattamento sanzionatorio. Richiamando un proprio precedente (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019), la Corte ha affermato che il mancato esperimento di esperienze premiali e di rientri temporanei nell’abitazione è stato logicamente valutato come impeditivo della concessione di una misura che ripristini il contatto con le vittime, in assenza di una precedente verifica della capacità del soggetto di astenersi da ulteriori comportamenti negativi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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