Inammissibilità del ricorso per cassazione e riconoscimento fotografico informale (Cass. pen. Sez. 7 n. 11838 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma anche quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. È parimenti inammissibile il motivo che si risolva nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, in quanto privo della tipica funzione di critica argomentata. L’individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, confermata dal testimone che in dibattimento dichiari di aver compiuto la ricognizione informale e di reiterare il riconoscimento, costituisce un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall’attendibilità del teste.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava per cassazione la sentenza della Corte di appello di Palermo che, confermando la pronuncia di primo grado, lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 495 cod. pen.. Avverso la decisione di secondo grado, la difesa articolava tre motivi di ricorso, concernenti il giudizio di penale responsabilità, la mancanza di prova certa della colpevolezza e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nella sua articolazione di valutazione preliminare, ha esaminato i tre motivi di ricorso, ritenendoli, rispettivamente, inammissibili o manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, relativo alla responsabilità penale, il Collegio ha richiamato il principio per cui sono inammissibili i motivi che, oltre a essere intrinsecamente indeterminati, difettino di correlazione con le ragioni della decisione impugnata. Ha inoltre precisato che la reiterazione di censure già disattese in appello rende i motivi non specifici ma solo apparenti, poiché non assolvono alla funzione di critica argomentata richiesta nel giudizio di legittimità.
Il Collegio ha osservato che la Corte di merito aveva fornito una motivazione puntuale e logicamente coerente sia sulla responsabilità del ricorrente sia sulla valutazione della prova testimoniale, evidenziando l’irrilevanza del difetto argomentativo del primo giudice, la cui motivazione era stata comunque corretta in appello senza che il ricorrente avesse affrontato tali nuove argomentazioni.
In riferimento al secondo motivo, concernente l’asserita mancanza di una prova certa della responsabilità, la Corte ha rammentato la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento fotografico informale. Tale mezzo, pur in assenza delle garanzie previste per la ricognizione formale, costituisce un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall’attendibilità del teste, come nel caso in cui il testimone abbia riconosciuto la foto del cartellino anagrafico il giorno successivo al controllo. Il giudice di merito ha correttamente valorizzato tale deposizione, conforme al principio di non tassatività dei mezzi di prova.
Infine, sul terzo motivo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, poiché il giudice, nel rigettare l’istanza, non è tenuto a considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, ma può legittimamente limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi. La Corte di appello aveva adeguatamente motivato il diniego con riferimento a indici di natura personale e fattuale.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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