Principi di diritto (Massima) Il giudice che rilevi, prima o durante l’esame dibattimentale, che il dichiarante è indiziato di un reato connesso o probatoriamente collegato a quello per cui si procede, deve sentirlo ai sensi dell’art. 210 cod. proc. pen., con gli avvertimenti di cui all’art. 64, comma 3; la mancata osservanza determina l’inutilizzabilità della deposizione testimoniale. L’inutilizzabilità della prova non preclude la rinnovazione dell’atto secondo il modello legale, ove la rinnovazione sia materialmente e giuridicamente possibile. Il divieto di testimonianza indiretta ex art. 195, comma 4, cod. proc. pen. opera anche quando la polizia giudiziaria non abbia verbalizzato le dichiarazioni, ma le abbia acquisite in un contesto procedimentale, non occasionale o d’urgenza.
Il Fatto
Un infermiere addetto al Pronto soccorso veniva assolto dal Tribunale di Teramo dai reati di corruzione propria, favoreggiamento e tentativo di falso ideologico. L’imputato era accusato di aver ricevuto una somma di denaro (tra 100 e 200 euro) per effettuare abusivamente un prelievo di sangue e sostituire le provette di un soggetto fermato alla guida, al fine di eludere gli accertamenti sull’assunzione di sostanze stupefacenti.
Il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso per cassazione, deducendo: violazione dell’art. 63, comma 2, cod. proc. pen., per la ritenuta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in dibattimento da un soggetto che, secondo il Tribunale, avrebbe dovuto essere sentito come imputato di reato connesso; violazione dell’art. 195, comma 4, cod. proc. pen., per la ritenuta inutilizzabilità delle dichiarazioni ricevute da un ufficiale di polizia giudiziaria dalla moglie dell’indagato, non verbalizzate.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie parzialmente il ricorso e annulla la sentenza con rinvio. Sul primo motivo, distingue tra le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari e quelle rese in dibattimento. Quanto alle prime, il motivo è infondato: al momento della prima audizione, il dichiarante non rivestiva, anche dal punto di vista sostanziale, la veste di soggetto indagato per reato connesso, essendovi solo i tabulati telefonici; le dichiarazioni erano al più inutilizzabili nei confronti del dichiarante ex art. 63, comma 1, non nei confronti di altri ex comma 2.
Quanto alle dichiarazioni rese in dibattimento, la Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Unite (Mills, n. 15208/2010) secondo cui spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali l’attribuibilità al dichiarante della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni vengono rese, al di là degli indici formali. L’inutilizzabilità ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen. non può essere condizionata all’iniziativa del pubblico ministero di iscrivere il dichiarante nel registro ex art. 335, pena la neutralizzazione della sanzione. La soglia minima per considerare un soggetto indiziato è l’esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità, non meri sospetti (Sez. U, n. 23868/2009, Fruci).
La Corte rileva che al momento dell’escussione dibattimentale il dichiarante era un soggetto indagabile (non formalmente indagato) per reato connesso e, pertanto, avrebbe dovuto essere sentito ai sensi dell’art. 210 cod. proc. pen., con gli avvertimenti ex art. 64, comma 3, lett. c). La mancata osservanza determina l’inutilizzabilità della deposizione testimoniale (Sez. U, n. 33583/2015, Lo Presti). Tuttavia, il Tribunale ha errato nel ritenere preclusa la rinnovazione dell’atto: l’inutilizzabilità della prova per violazione di regole sull’assunzione non preclude la sua rinnovazione secondo il modello legale, ove materialmente e giuridicamente possibile.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo dichiara infondato. Richiama il principio delle Sezioni Unite (Torcasio, n. 36747/2003) secondo cui il divieto di testimonianza indiretta ex art. 195, comma 4, cod. proc. pen. si riferisce alle dichiarazioni acquisite con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b), anche quando la polizia giudiziaria non abbia provveduto alla verbalizzazione, eludendo le modalità prescritte. Il divieto opera per le dichiarazioni rese in un contesto procedimentale; sono esclusi solo i casi di dichiarazioni rese al di fuori di tale contesto, in situazioni operative eccezionali o di straordinaria urgenza. Nel caso di specie, il maresciallo aveva ricevuto in ufficio le dichiarazioni della moglie dell’indagato, che costituivano una denuncia orale di reato, in un contesto procedimentale e senza urgenza; pertanto, correttamente il Tribunale le aveva ritenute inutilizzabili.
Implicazioni Pratiche
Testimone “mutante” e obbligo di sentire ex art. 210 c.p.p.: se nel corso del dibattimento emergono o sono già noti indizi (non meri sospetti) che il dichiarante sia indagabile per un reato connesso o probatoriamente collegato, il giudice deve interrompere l’esame testimoniale e sentire il soggetto ai sensi dell’art. 210 cod. proc. pen., con l’avvertimento di cui all’art. 64, comma 3, lett. c). La difesa deve eccepire tempestivamente la violazione, chiedendo la declaratoria di inutilizzabilità della deposizione e, in subordine, la rinnovazione dell’atto secondo il modello legale.
Rinnovazione della prova dichiarata inutilizzabile: l’inutilizzabilità della deposizione testimoniale per violazione delle garanzie difensive non preclude la rinnovazione dell’atto, ove materialmente e giuridicamente possibile. Il giudice che dichiari l’inutilizzabilità deve disporre la rinnovazione della prova secondo il modello legale (es. sentendo il dichiarante ex art. 210, se del caso), non limitarsi a escludere la prova. L’avvocato deve chiedere la rinnovazione dell’atto ai sensi dell’art. 210, con i dovuti avvertimenti, se il dichiarante è ancora disponibile.
Testimonianza indiretta della polizia giudiziaria ex art. 195, comma 4: il divieto opera anche per dichiarazioni non verbalizzate, se acquisite dalla polizia giudiziaria in un contesto procedimentale e non in situazione di eccezionale urgenza. La difesa deve eccepire l’inutilizzabilità delle dichiarazioni del poliziotto che riferisca il contenuto di dichiarazioni ricevute da terzi in ufficio o in sede di indagine, se non ricorrono le condizioni dell’urgenza o dell’occasionalità. Il PM, invece, deve dimostrare che le dichiarazioni sono state percepite al di fuori di un contesto procedimentale o in situazione di urgenza, per superare il divieto.
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