La colpa ostativa alla riparazione richiede il nesso causale con la cautela (Cass. pen. Sez. IV n. 29110 del 31.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice della riparazione per l’ingiusta detenzione, chiamato a valutare la colpa grave ostativa di cui all’art. 314 cod. proc. pen., non può fondare il proprio giudizio su elementi già esclusi o neutralizzati nella sentenza assolutoria. Una volta che il giudice del merito abbia negato la finalità elusiva delle operazioni contestate, il giudice della riparazione non può riaffermare la fittizietà delle stesse senza spiegare le ragioni del dissenso. La condotta ostativa, inoltre, deve essere inosservante di specifiche regole cautelari e deve presentare un apprezzabile collegamento causale con l’adozione o il mantenimento della misura, non potendosi desumere da semplici elementi di sospetto. La motivazione che ometta tale verifica è viziata e impone l’annullamento con rinvio.

Il Fatto

La ricorrente aveva subito gli arresti domiciliari dal 20 febbraio 2017 al 22 novembre 2017 per due ipotesi di intestazione fittizia di partecipazioni societarie, finalizzate a eludere misure di prevenzione patrimoniale. Il Tribunale di Palmi l’aveva assolta con sentenza del 21 dicembre 2020 perché il fatto non sussiste.

La Corte di Appello di Reggio Calabria, investita della domanda di riparazione, aveva rigettato la richiesta ravvisando una condotta di gravissima leggerezza e imprudenza: la ricorrente aveva acquisito quote di due società attive nei servizi pubblici nella consapevolezza dei legami dei congiunti con la criminalità organizzata locale. Da qui il ricorso per cassazione per violazione dell’art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte richiama la regola secondo cui il giudice della riparazione deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili con giudizio ex ante e con iter logico autonomo rispetto al processo di merito, accertando se la condotta abbia ingenerato la falsa apparenza di illiceità penale, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente. Gli elementi indiziari, tuttavia, non possono essere valorizzati se dichiarati inutilizzabili o esclusi o neutralizzati nella loro valenza dal giudice dell’assoluzione.

Nel caso concreto il percorso argomentativo del giudice distrettuale è giudicato minimale e contraddittorio rispetto all’esito assolutorio. La Corte territoriale ha valorizzato il contesto criminale e la consapevolezza dei legami dei congiunti con ambienti malavitosi, ma ha omesso di confrontarsi con la pronuncia assolutoria, che aveva escluso l’esistenza di collegamenti tra la famiglia della ricorrente e la cosca locale e aveva ricondotto il passaggio delle quote a una strategia familiare connessa all’accesso ad aiuti economici riservati all’imprenditoria femminile.

Escluso il dolo elusivo dal giudice dell’assoluzione e posta in dubbio la stessa fittizietà delle operazioni, il giudice della riparazione non ha spiegato perché tali trasferimenti dovessero ritenersi fittizi o compiuti in violazione di specifiche regole cautelari, né in che modo essi abbiano potuto contribuire all’adozione o al mantenimento della misura custodiale.

La Corte ribadisce che la condotta ostativa richiede l’inosservanza di specifiche regole cautelari e un rapporto sinergico di causa ed effetto tra condotta e detenzione, con obbligo di motivazione sul punto. La condotta dolosa o gravemente colposa non può essere desunta da semplici elementi di sospetto. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria, cui è rimessa anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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