Sequestro di inflorescenze di cannabis finalizzato all’accertamento del THC (Cass. pen. Sez. IV n. 20672 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sequestro di sostanze stupefacenti, il provvedimento reale che abbia ad oggetto inflorescenze di cannabis non richiede, ai fini della convalida, la preventiva verifica dell’efficacia drogante del materiale. Il sequestro ha infatti finalità probatoria: esso è diretto proprio all’accertamento della percentuale di THC, attività prodromica ad ogni valutazione sull’efficacia drogante della sostanza, imposta dal principio di offensività. Ne consegue che, in sede di riesame, non è censurabile la mancata dimostrazione del fumus per assenza di efficacia psicotropa, poiché è l’accertamento chimico-tossicologico sulle cose sequestrate a dover confermare l’ipotesi investigativa. Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame è ammesso solo per violazione di legge, compresi i vizi motivazionali così radicali da rendere incomprensibile l’iter logico del giudice.
Il Fatto
Il Tribunale di Lucca, con ordinanza del 12.01.2026, rigetta l’istanza di riesame proposta nell’interesse di una società cooperativa avverso il decreto di sequestro eseguito in data 11.12.2025 dalla Questura di Lucca e convalidato il 13.12.2025 dal Pubblico Ministero. Il vincolo reale riguarda un ingente quantitativo di inflorescenze di cannabis e derivati detenuti presso un esercizio commerciale, parte dell’impresa, in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990.
A sostegno della conferma, il Tribunale richiama l’art. 18 d.l. n. 48/2025, convertito dalla legge n. 80/2025, che ha modificato la legge n. 242/2016: la commercializzazione professionale delle infiorescenze è vietata a prescindere da un esame specifico sull’efficacia drogante. La società ricorrente deduce violazione di legge per mancata applicazione del principio di offensività e vizi motivazionali.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso. In via preliminare chiarisce che, in materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen., ricomprendendosi in tale vizio anche i vizi motivazionali così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o inidoneo a rendere comprensibile l’iter logico del giudice. Richiama sul punto Sez. U n. 25932 del 29.05.2008, Ivanov e Sez. 2 n. 49739 del 10.10.2023, Mannolo.
Il tema posto dal ricorso è se la legge n. 80/2025, introducendo l’esplicito divieto di commercializzazione delle infiorescenze di cannabis e dei derivati, abbia escluso l’applicabilità del vaglio di offensività basato sull’efficacia drogante, come individuato dalle Sezioni Unite n. 30475 del 30.05.2019, Castignani. La Corte non ignora che è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dal Gip di Brindisi, in un procedimento analogo, per il possibile contrasto della disciplina con gli artt. 13, 25, comma 2, e 27 Cost.
Il Collegio, tuttavia, ritiene di non dover affrontare nel merito il tema dell’assetto normativo. Rileva che la finalità del sequestro in esame, come precisato dal giudice del riesame, è proprio quella di accertare le caratteristiche di quanto in sequestro, e quindi anche la percentuale di THC: attività prodromica ad ogni valutazione sull’effettiva efficacia drogante, necessaria in ossequio al principio di offensività. Non vale in senso contrario la documentazione di parte dedotta dalla società, poiché il sequestro è finalizzato proprio all’accertamento con finalità probatoria della detta percentuale.
La censura difensiva, secondo cui mancherebbe il fumus per assenza di efficacia drogante, non considera che è il sequestro stesso a essere finalizzato all’accertamento della percentuale di THC. La Corte richiama Sez. 3 n. 12260 del 16.02.2022, ribadendo che la valutazione sull’efficacia drogante necessita di un concreto accertamento. Gli accertamenti chimico-tossicologici sulle cose sequestrate, stante il fumus, hanno lo scopo di dimostrare l’ipotesi investigativa. Il ricorso è pertanto infondato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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