Cassazione, sent. n. 39419/2025: l’aggravante della minore età di un correo si applica anche se ignorata per colpa

Corte di Cassazione, Sezione II Penale, sent. n. 39419/2025 (sent. n. sez. 1563/2025), ud. 20 novembre 2025, dep. 5 dicembre 2025, R.G. n. 28774/2025, Pres. Caputo, Rel. Sbrana.

I fatti

La Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto sussistente a carico dell’imputato l’aggravante prevista dall’art. 112, comma 1, n. 4 c.p. (aver commesso il fatto in concorso con persona minore degli anni diciotto), giudicandola equivalente alle attenuanti generiche in relazione a una serie di rapine commesse insieme a soggetti minorenni.

Il ricorso

L’imputato, da poco maggiorenne all’epoca dei fatti, proponeva ricorso per cassazione lamentando, con il primo motivo, l’erronea applicazione dell’aggravante e il difetto di motivazione sulla rimproverabilità a titolo di colpa: sosteneva di non essere stato in condizione di distinguere i correi minorenni da quelli maggiorenni, avendo tutti pressoché la sua stessa età. Con il secondo motivo lamentava l’omesso giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso, ribadendo un principio consolidato in tema di imputazione soggettiva delle circostanze aggravanti. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 364/1988, l’art. 59 comma 2 c.p. va letto nel senso che le aggravanti sono poste a carico dell’agente se da lui conosciute, oppure se da lui ignorate per colpa, oppure se ritenute inesistenti per errore determinato da colpa. Non è quindi necessaria la prova di un’effettiva conoscenza della minore età del correo: è sufficiente che tale circostanza fosse conoscibile e che l’agente l’abbia colposamente omesso di verificare.

Nel caso di specie, i giudici di merito avevano correttamente valorizzato la sistematicità delle rapine commesse in concorso con minori e l’assenza di qualunque verifica sull’età dei correi da parte dell’imputato, il quale, proprio in ragione della sua stessa giovane età, avrebbe dovuto quantomeno sospettare la possibile minore età di alcuni di essi.

Le circostanze aggravanti sono valutate a carico dell’agente anche quando siano da lui semplicemente ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa, non essendo necessaria la loro effettiva conoscenza: è sufficiente che la circostanza fosse conoscibile e che l’agente l’abbia colposamente omesso di verificare.

Il secondo motivo è stato giudicato aspecifico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

L’esito

Ricorso rigettato, con condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.

Perché questa decisione conta, in pratica

Il principio ha portata generale e si applica a tutti i reati plurisoggettivi in cui rilevi una qualità soggettiva di un concorrente (età, ma non solo). Nella difesa, non basta invocare l’ignoranza della circostanza per escluderne l’applicazione: occorre dimostrare che tale ignoranza non fosse frutto di colpa, cioè che l’agente non avesse strumenti o motivi per sospettare o verificare la circostanza. In presenza di indicatori di sistematicità o di contesti che avrebbero dovuto indurre a un controllo (età dei compagni, provenienza, circostanze dell’incontro), l’aggravante regge anche senza prova della conoscenza diretta.

Scarica il testo integrale della sentenza (PDF)

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