Cassazione, sent. n. 39430/2025: bancarotta fraudolenta e fatture inesistenti, il dolo si prova anche con indici indiretti
Corte di Cassazione, Sezione V Penale, sent. n. 39430/2025 (sent. n. sez. 1415/2025), ud. 19 novembre 2025, dep. 5 dicembre 2025, R.G. n. 28851/2025, Pres. Romano, Rel. Borrelli.
I fatti
La Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa all’esito di giudizio abbreviato dal GUP del Tribunale di Reggio Emilia, aveva prosciolto due imputati da alcuni addebiti fiscali nel frattempo prescritti, confermando invece la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva relativa a quattro società dichiarate fallite, per emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000), per occultamento e distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000) e per omessa dichiarazione (art. 5); per uno dei due imputati, anche per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000).
Il ricorso
Entrambi gli imputati proponevano ricorso per cassazione con motivi sostanzialmente generici: il primo contestava la valutazione della propria posizione confessoria e lo scostamento della pena dal minimo edittale; il secondo lamentava vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, sostenendo l’effettività delle lavorazioni sottostanti alle fatture contestate.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili per genericità. Con riferimento al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000), la Corte ha ribadito il principio consolidato secondo cui il reato richiede, sotto il profilo soggettivo, il dolo generico — consistente nella consapevole indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi di cui l’agente sia certo o quantomeno accetti l’eventualità — oltre al dolo specifico di evasione, il cui concreto conseguimento non è però necessario ai fini della consumazione del reato.
Nel caso concreto, la Corte di merito aveva correttamente fondato il giudizio di responsabilità su una serie di indici indiretti ma convergenti: la natura di “cartiera” delle società emittenti le fatture, le anomalie nella numerazione progressiva dei documenti e la genericità della prova testimoniale addotta a discarico.
Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti richiede il dolo generico, consistente nella consapevole indicazione di elementi passivi fittizi di cui l’agente sia certo o quantomeno accetti l’eventualità, oltre al dolo specifico di evasione, il cui concreto conseguimento non è necessario per il perfezionamento del reato.
L’esito
Ricorsi dichiarati inammissibili, con condanna alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle Ammende.
Perché questa decisione conta, in pratica
La pronuncia è utile per chi si difende (o accusa) in materia di reati tributari da fatturazione falsa: il dolo, anche nella forma eventuale, può essere ricostruito attraverso indicatori indiretti — natura fittizia dell’emittente, anomalie documentali, genericità delle giustificazioni — senza che sia necessaria la prova di un accordo diretto o della piena consapevolezza della frode. La difesa, di conseguenza, deve concentrarsi su elementi concreti e specifici che smentiscano tali indicatori, non su affermazioni generiche di buona fede.