Richiesta di rimessione: esclusa la condanna alle spese (Cass. pen. Sez. Un. n. 37824/2025)
Principi di diritto (Massima)
Alla declaratoria di inammissibilità o di rigetto della richiesta di rimessione del processo, ai sensi dell’art. 45 cod. proc. pen., non segue la condanna della parte istante al pagamento delle spese processuali. L’istituto della rimessione non è assimilabile a un mezzo di impugnazione, né l’atto introduttivo è un ricorso per cassazione; la disciplina degli artt. 45-49 cod. proc. pen. costituisce un sottosistema completo, che all’art. 48, comma 6, prevede esclusivamente la condanna facoltativa al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
L’imputato, in procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Pescara, proponeva richiesta di rimessione ex art. 45 cod. proc. pen., deducendo una grave situazione locale determinata dalla supina accondiscendenza degli organi giudicanti rispetto alle iniziative del pubblico ministero e dalla sottoposizione del Procuratore della Repubblica a procedimento penale per fatti connessi a perquisizioni subite da un assistito del difensore dell’istante. La Seconda Sezione Penale dichiarava inammissibile la richiesta per genericità e, rilevato il contrasto giurisprudenziale sulla condanna alle spese, rimetteva la questione alle Sezioni Unite.
Le Sezioni Unite, investite del merito della richiesta e della questione di diritto, hanno dichiarato inammissibile l’istanza per assenza dei presupposti di cui all’art. 45 c.p.p., e hanno affermato il principio di diritto sulla non applicabilità della condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte, nel dichiarare inammissibile la richiesta, rileva che l’istante si è limitato a rappresentare eventi processuali a lui sfavorevoli e a lamentare l’iniquità del rinvio a giudizio, senza allegare alcuna situazione esterna idonea a integrare una “grave situazione locale” tale da pregiudicare la libera determinazione delle persone partecipanti al processo o da far sorgere il legittimo sospetto di difetto di imparzialità dell’intero ufficio giudiziario. Le vicende relative al procedimento penale nei confronti del Procuratore della Repubblica, prive di diretta connessione con il procedimento in cui l’istante è imputato, non costituiscono circostanze idonee a minare l’imparzialità del Tribunale di Pescara.
Quanto alla questione di diritto, la Corte esamina il contrasto interpretativo. Un primo orientamento ritiene applicabile l’art. 616 c.p.p. (condanna alle spese in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso) anche alla richiesta di rimessione, sulla base del principio di soccombenza e della natura di procedimento incidentale definitivo. Un secondo orientamento esclude la condanna alle spese, rilevando che l’art. 48, comma 6, c.p.p. disciplina compiutamente il procedimento di rimessione e prevede solo la condanna facoltativa al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
La Corte aderisce al secondo orientamento. Richiama il dato letterale: gli artt. 45-49 c.p.p. costituiscono un sottosistema completo, che non contiene alcun richiamo alla disciplina generale delle impugnazioni o del ricorso per cassazione. L’art. 48, comma 6, prevede espressamente solo la possibilità di irrogazione della sanzione pecuniaria, escludendo la condanna alle spese. La rimessione non è mezzo di impugnazione, ma un rimedio eccezionale volto a scongiurare il pericolo di condizionamento del giudice per effetto di gravi situazioni locali, a garanzia del principio di terzietà e imparzialità ex art. 111 Cost. L’atto introduttivo è una “richiesta”, non un “ricorso”, e la Corte di cassazione, nel giudizio di rimessione, è giudice anche del fatto, potendo assumere informazioni d’ufficio (art. 48, comma 1). I precedenti delle Sezioni Unite sulla condanna alle spese (Galletto, D’Ambrosio) si riferiscono a mezzi di impugnazione (riesame), non alla rimessione. Pertanto, l’art. 616 c.p.p. non è applicabile.
Implicazioni Pratiche
- Onere di allegazione concreta per la rimessione: la richiesta di rimessione deve essere fondata su elementi fattuali esterni al processo, idonei a integrare una grave situazione locale che metta a rischio l’imparzialità dell’intero ufficio giudicante. La mera rappresentazione di provvedimenti sfavorevoli o di vicende non direttamente connesse al procedimento è insufficiente. L’avvocato deve allegare e documentare circostanze oggettive e specifiche.
- Assenza di condanna alle spese in caso di esito negativo: il rigetto o la declaratoria di inammissibilità della richiesta di rimessione non comportano la condanna al pagamento delle spese processuali, ma solo l’eventuale sanzione pecuniaria ex art. 48, comma 6, c.p.p., che è facoltativa e discrezionale. La parte che propone la richiesta, anche se infondata, non sopporta il costo del procedimento, a differenza di quanto accade per il ricorso per cassazione.
- Peculiarità del procedimento di rimessione: l’atto introduttivo è una “richiesta” e non un “ricorso”; la Corte di cassazione ha poteri istruttori d’ufficio (assunzione di opportune informazioni) e il giudice del processo principale può presentare osservazioni. La difesa deve essere consapevole che la Corte di cassazione, in questa sede, può svolgere un accertamento fattuale, superando i limiti ordinari del sindacato di legittimità.
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