Bancarotta fraudolenta: ricorso aspecifico e dolo generico nella distrazione (Cass. pen. Sez. V n. 3012 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, e’ inammissibile, per aspecificita’, il ricorso per cassazione che riproduca le medesime ragioni gia’ sottoposte al giudice del gravame e da questi ritenute infondate, dovendosi escludere ogni correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e i motivi di doglianza. Il vizio di travisamento della prova, in caso di cosiddetta “doppia conforme”, e’ deducibile solo se il ricorrente rappresenti con specifica deduzione che il dato probatorio asseritamente travisato e’ stato per la prima volta introdotto nella motivazione di secondo grado. L’elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta per distrazione e’ costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non e’ necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa ne’ lo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volonta’ di attribuire al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 2 ottobre 2023, ha confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell’amministratore unico di una societa’ di costruzioni per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. La pena detentiva inflitta e’ di anni quattro di reclusione, con l’interdizione dai pubblici uffici per anni cinque ai sensi dell’art. 29 cod. pen. e, ai sensi dell’art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, l’inabilitazione all’esercizio dell’impresa commerciale e l’incapacita’ all’esercizio di uffici direttivi per anni quattro.
Secondo l’accusa, l’imputato, nella qualita’ di amministratore unico della societa’ poi dichiarata fallita, avrebbe distratto una parte delle somme incassate dalla vendita di un’imbarcazione e avrebbe assegnato a se’ stesso due immobili sociali per un valore inferiore a quello reale, imputando la differenza ad asseriti propri crediti. Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, deducendo vizi di motivazione, travisamento della prova, violazione di legge in ordine agli elementi costitutivi del reato, dosimetria della pena e omessa motivazione sulle pene accessorie.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, rilevandone la manifesta infondatezza per aspecificita’ e carattere reiterativo. Il Collegio ha richiamato il principio consolidato secondo cui e’ inammissibile il ricorso fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni gia’ discusse e respinte dal giudice del gravame, non potendo l’impugnazione ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza incorrere nella violazione dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come affermato dalle Sezioni Unite n. 44882 del 2014 e da altre pronunce conformi.
Quanto al dedotto travisamento della prova, la Corte ha ricordato che in caso di “doppia conforme” il vizio e’ deducibile, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo se il ricorrente rappresenti con specifica deduzione che il dato probatorio asseritamente travisato e’ stato per la prima volta introdotto nella motivazione di secondo grado, evenienza non verificatasi nel caso di specie.
Nel merito, la Corte ha confermato l’affermazione di responsabilita’, osservando che i giudici di merito hanno dimostrato la sussistenza del reato sia per la distrazione relativa alle somme ricavate dalla vendita del natante, sia per l’auto-assegnazione degli immobili sociali. Sul punto e’ stato richiamato il principio secondo cui la prova della distrazione puo’ essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni, senza che l’asserito impiego per finalita’ aziendali possa essere ignorato dal giudice in assenza di chiara smentita probatoria (Sez. V n. 19896 del 2014).
La Corte ha poi confermato la valorizzazione degli “indici di fraudolenza”, fra cui la quasi perfetta corrispondenza tra l’importo di cui era persa traccia dopo la cessione del natante e l’asserito credito imputato all’auto-assegnazione degli immobili. E’ stato richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 22474 del 2016, secondo cui l’elemento soggettivo della bancarotta per distrazione e’ costituito dal dolo generico e la rilevata minusvalenza nella cessione dei beni sociali conferma la concreta pericolosita’ del fatto distrattivo.
Il terzo motivo, relativo alla dosimetria della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, e’ stato ritenuto manifestamente infondato, avendo la Corte distrettuale reso adeguate ragioni in considerazione delle modalita’ delle condotte e delle pretese infondate avanzate dal ricorrente. Il quarto motivo, concernente l’omessa motivazione sulle pene accessorie, e’ stato parimenti respinto, risultando la durata dell’interdizione conforme al minimo edittale previsto dall’art. 29 cod. pen. e la motivazione implicitamente resa in ragione della gravita’ delle condotte. Il ricorso e’ stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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