Ribaltamento dell’assoluzione e prescrizione: necessità di motivazione rafforzata (Cass. pen. n. 37860/2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di appello che riformi una pronuncia assolutoria in condanna, il giudice di secondo grado è tenuto a fornire una motivazione rafforzata, confrontandosi con le ragioni poste a sostegno dell’assoluzione e dimostrando l’insostenibilità logica e giuridica degli argomenti del primo giudice, con particolare riferimento alle prove dichiarative decisive, ove emergano divergenze tra le deposizioni raccolte nei due gradi. L’obbligo di motivazione rafforzata sussiste anche quando la decisione di secondo grado si concluda con una declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, atteso che tale pronuncia presuppone comunque l’accertamento della responsabilità e produce effetti rilevanti sul piano penale e civile. La prescrizione del reato, se intervenuta dopo la sentenza di appello, comporta l’annullamento senza rinvio per i profili penali e il rinvio al giudice civile per le statuizioni civilistiche.
Il Fatto
Il Tribunale di Cosenza assolveva gli imputati dal reato di minaccia aggravata (artt. 610, 612, comma 2, cod. pen.). La Corte di appello di Catanzaro, su appello del Pubblico Ministero e della parte civile, rinnovava parzialmente l’istruttoria, escutendo la persona offesa e un teste di polizia giudiziaria, e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava gli imputati responsabili del reato di minaccia aggravata, applicando la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto.
Avverso la sentenza di appello, gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo: mancata motivazione rafforzata, non avendo la Corte di appello confrontato adeguatamente le prove raccolte in secondo grado con quelle valutate dal Tribunale per superare il giudizio assolutorio; intervenuta prescrizione del reato, maturata successivamente alla sentenza di appello, che avrebbe dovuto essere dichiarata con conseguente revoca delle statuizioni civili.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso. Rileva, in primo luogo, il vizio di motivazione della sentenza impugnata. Richiama il principio della motivazione rafforzata (Sez. U, n. 14800/2018), secondo cui il giudice di appello che riformi una pronuncia assolutoria in condanna deve confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno dell’assoluzione e argomentare la plausibilità del diverso apprezzamento come l’unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie della decisione di primo grado. L’obbligo di motivazione rafforzata sussiste anche in caso di dichiarazione di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., che presuppone l’accertamento della responsabilità e produce effetti rilevanti (iscrizione nel casellario, effetti civili).
La Corte osserva che la Corte di appello, dopo aver rinnovato l’istruttoria, ha fondato la propria decisione su deposizioni non del tutto coincidenti con quelle del primo grado, ma non ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto maggiormente persuasive le dichiarazioni rese in appello, né ha confutato specificamente le ragioni dell’assoluzione, limitandosi a una selezione di elementi senza considerare le ulteriori emergenze valorizzate dal giudice di primo grado. La motivazione, pertanto, non possiede il grado di argomentata e persuasiva critica delle ragioni offerte dal primo giudice.
Quanto alla prescrizione, la Corte rileva che il reato di cui all’art. 612, comma 2, cod. pen. è punito con la pena massima di un anno di reclusione, sicché il termine massimo di prescrizione, determinato ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., è pari ad anni sette e mesi sei. Considerati i periodi di sospensione (rinvii per astensione delle Camere Penali e per concomitante impegno del difensore), il termine è decorso in data 19 marzo 2025, quindi dopo la sentenza di appello del 29 gennaio 2025. Trattandosi di prescrizione maturata dopo la sentenza di appello, la Corte annulla senza rinvio la sentenza per i profili penali ex art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., e rinvia al giudice civile competente per i profili civilistici, attesa l’esistenza di una pronuncia di condanna (sia pure con declaratoria di non punibilità) che è alla base della domanda risarcitoria.
Implicazioni Pratiche
- Motivazione rafforzata in caso di ribaltamento dell’assoluzione: in appello, la sentenza che riforma un’assoluzione in condanna (anche con declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis c.p.) deve contenere una motivazione che si confronti specificamente con le ragioni del primo giudice, dimostrando l’insostenibilità degli argomenti assolutorî e indicando perché le prove raccolte in secondo grado (o valutate diversamente) conducono a un esito opposto. La difesa deve eccepire la carenza di tale motivazione rafforzata, evidenziando le divergenze tra le prove dichiarative e la mancata confutazione delle ragioni dell’assoluzione.
- Prescrizione e statuizioni civili: se la prescrizione è maturata dopo la sentenza di appello che ha accertato la responsabilità, la Cassazione annulla senza rinvio per i profili penali (ex art. 620 c.p.p.) e rinvia al giudice civile per la determinazione del danno e delle spese. L’avvocato deve eccepire tempestivamente la prescrizione in ogni stato e grado, e, in caso di accoglimento, chiedere che le statuizioni civili siano rimesse al giudice civile, atteso che la pronuncia di condanna (anche se seguita da non punibilità) fonda la domanda risarcitoria.
- Art. 131-bis e effetti civili della pronuncia: la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, pur non irrogando una pena, presuppone l’accertamento della responsabilità penale e produce effetti rilevanti ai fini del risarcimento del danno e della liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile. L’avvocato della parte civile deve insistere per il mantenimento delle statuizioni civili anche in presenza di declaratoria di non punibilità, e la difesa dell’imputato deve contestare l’an e il quantum del danno anche in presenza di tale pronuncia.
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Nota della Redazione
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