Il bastone di legno è “mazza”: porto vietato senza giustificato motivo (Cass. pen. Sez. I n. 752 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il bastone di legno integra la nozione di “mazza” di cui all’art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975 e rientra nella seconda delle tre categorie di oggetti contemplate dalla norma. Ne consegue che il porto fuori dall’abitazione è vietato in assenza di giustificato motivo, senza che occorra verificare le circostanze di tempo e di luogo che lo renderebbero chiaramente utilizzabile per l’offesa alla persona. Tale verifica è richiesta solo per gli oggetti riconducibili alla terza categoria, di natura residuale. Il termine “mazze” del secondo comma è diverso e più ampio rispetto a “mazze ferrate” del primo comma, e comprende anche i bastoni in legno.
Il Fatto
La Corte d’appello di L’Aquila, decidendo sull’impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Pescara, ha assolto l’imputato dal reato di cui al capo 1) della rubrica e ha confermato la condanna per la contravvenzione di cui al capo 2). Si procedeva per il reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, per avere l’imputato portato fuori dalla propria abitazione un bastone di legno della lunghezza di 79 cm e del diametro di 5 cm, rinvenuto all’interno dell’automobile in occasione di una perquisizione veicolare.
Secondo la ricostruzione concorde dei giudici di merito, la disponibilità del bastone non era in alcun modo giustificata, in ragione delle circostanze del rinvenimento e della riconducibilità dell’oggetto a quelli atti ad offendere previsti dalla norma. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha eccepito la violazione dell’art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975. A suo avviso la pericolosità dell’oggetto andrebbe rapportata alle circostanze di tempo e di luogo del rinvenimento, mentre i giudici di merito si sarebbero limitati a constatare l’assenza del giustificato motivo. Il bastone di legno, dunque, non rientrerebbe nella prima parte della disposizione, ma in quella finale, con la conseguente necessità di verificare la concreta utilizzabilità dell’oggetto per l’offesa alla persona.
La Corte ricostruisce il sistema dell’art. 4 legge n. 110 del 1975 e individua tre categorie di oggetti. La prima comprende quelli che non possono essere portati fuori dall’abitazione in ogni caso, salvo specifica autorizzazione del Questore, tra cui le armi, le mazze ferrate o bastoni ferrati, gli sfollagente e i noccoliere. La seconda riguarda gli oggetti che non possono essere portati fuori senza giustificato motivo, tra cui i bastoni muniti di puntale acuminato, gli strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, le mazze, i tubi, le catene, le fionde, i bulloni, le sfere metalliche, gli strumenti softair e i puntatori laser. La terza, di carattere residuale, include qualsiasi altro strumento non espressamente considerato arma da punta o da taglio, per il quale rilevano anche le circostanze di tempo e di luogo che lo rendono chiaramente utilizzabile per l’offesa alla persona.
Da questa classificazione la Corte fa discendere una conseguenza precisa. Se l’oggetto rientra nelle prime due categorie, è irrilevante valutare le circostanze di tempo e di luogo che lo rendono utilizzabile per l’offesa: quel requisito opera solo per la terza categoria. Il Collegio richiama il principio già affermato secondo cui un bastone in legno deve essere considerato una “mazza” e, come tale, è incluso nella seconda categoria, con la conseguenza che il relativo porto fuori dall’abitazione è vietato anche in difetto delle circostanze di tempo e di luogo. A sostegno richiama Sez. 7, Ordinanza n. 34774 del 15/01/2015 e Sez. 1, n. 32269 del 03/07/2003. Segue, condividendone la motivazione, Sez. 1, n. 188 del 25/10/2023, che ha precisato come il termine “mazze” del secondo comma sia diverso e più ampio rispetto a “mazze ferrate” del primo comma e si riferisca anche ai bastoni in legno.
Applicando tali principi, la Corte ritiene che i giudici di merito abbiano correttamente fatto riferimento alla sola mancanza di giustificato motivo, omettendo l’accertamento dell’ulteriore requisito della utilizzabilità dell’oggetto per l’offesa, non necessario nel caso concreto. Il ricorso, concentrato su un elemento non richiesto per il perfezionamento della fattispecie, è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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