Divieto di bis in idem nelle nuove istanze di continuazione esecutiva (Cass. pen. Sez. I n. 5677 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di un secondo giudizio sancito dall’art. 649 cod. proc. pen. esprime un principio generale dell’ordinamento, applicabile anche nella fase esecutiva alle ordinanze del giudice dell’esecuzione. Ne consegue che, una volta divenuta definitiva un’ordinanza che ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra reati giudicati con determinate sentenze, è precluso al giudice dell’esecuzione pronunciarsi su una nuova istanza relativa ai medesimi reati già unificati. Tale preclusione opera anche se la nuova istanza riguardi altresì una diversa sentenza di condanna, allorché la stessa includa comunque i reati già oggetto del precedente provvedimento irrevocabile. La regola dell’art. 669 cod. proc. pen., che risolve il conflitto tra provvedimenti tutti definitivi, non si applica al conflitto tra un provvedimento irrevocabile e uno ancora sub iudice, governato invece dall’art. 649 cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva parzialmente l’istanza di riconoscimento della continuazione presentata nell’interesse del condannato, limitatamente ai reati oggetto di due specifiche sentenze di condanna, rideterminando la pena complessiva. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello ricorreva per cassazione, deducendo l’inosservanza di norme processuali. Evidenziava che una precedente ordinanza, divenuta definitiva nel dicembre 2021, aveva già riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con quelle medesime sentenze, sicché il nuovo provvedimento sarebbe stato adottato in violazione del divieto di bis in idem.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rammentando il principio per cui il divieto di un secondo giudizio, di cui all’art. 649 cod. proc. pen., opera anche nella fase esecutiva, con riguardo alle ordinanze del giudice dell’esecuzione. Tale principio è stato ritenuto applicabile dalla giurisprudenza di legittimità anche quando entrambi i procedimenti siano ancora in corso (richiamando, tra le altre, Sez. U. n. 34655 del 2005 e Sez. IV n. 25640 del 2008).
Nel caso di specie, l’unica decisione divenuta definitiva era quella precedente, che aveva già riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto delle due sentenze ivi indicate. Detta decisione doveva considerarsi preclusiva per il nuovo giudizio, in quanto ne comprendeva l’oggetto, ossia la valutazione del vincolo della continuazione in relazione ai medesimi reati. La circostanza che la nuova istanza riguardasse anche una terza sentenza di condanna non escludeva la preclusione, poiché la richiesta comprendeva comunque i reati già unificati dal provvedimento irrevocabile.
La Corte ha precisato che la preclusione derivante dall’art. 649 cod. proc. pen. poteva essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, non comportando alcun accertamento di fatto, essendo l’identità del fatto giudicato incontestata tra le parti. Tale conclusione non trovava smentita nell’art. 669 cod. proc. pen., norma destinata a risolvere il conflitto tra sentenze o provvedimenti tutti divenuti definitivi, imponendo di eseguire quello più favorevole al reo, e non il conflitto tra un provvedimento definitivo e uno ancora sub iudice, che trova invece soluzione nell’art. 649 cod. proc. pen.
La Corte ha infine escluso che l’annullamento determinasse un sacrificio del diritto di difesa del condannato: la litispendenza tra i due procedimenti esecutivi non dipendeva dall’iniziativa della pubblica accusa ma dalla stessa istanza dell’interessato, che aveva proposto una nuova richiesta pur essendo consapevole dell’esistenza del precedente provvedimento definitivo. L’ordinanza impugnata è stata pertanto annullata senza rinvio.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 649 c.p.p. – Divieto di un secondo giudizio
- Art. 669 c.p.p. – Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona