Richiesta di pena sostitutiva e rinuncia implicita alla sospensione condizionale (Cass. pen. n. 37889/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, l’istanza di applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, in quanto indicativa della volontà dell’imputato di eseguire la pena, comporta la rinuncia alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena. Il giudice, ricevuta tale richiesta, non può negarla per incompatibilità con la sospensione condizionale, ma deve esaminarla nel merito, attivando il meccanismo di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) in occasione di una lite con i vicini di casa. Nel corso del litigio, intervenuti i Carabinieri per separare le parti, l’imputata, nel tentativo di raggiungere la vicina, aveva spinto il militare che si frapponeva tra loro. La Corte d’appello di Torino confermava la condanna.
In udienza, la difesa aveva chiesto la sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità. La Corte di appello negava la sostituzione, ritenendola incompatibile con la sospensione condizionale della pena, già concessa, e rilevando anche la mancata indicazione dell’ente presso cui svolgere i lavori. Avverso la sentenza, la ricorrente proponeva ricorso per cassazione deducendo due motivi: insussistenza del reato di resistenza, per mancanza di una condotta violenta diretta contro l’atto di ufficio; e erroneo diniego della pena sostitutiva.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara manifestamente infondato il primo motivo. Rileva che l’atto d’ufficio dei Carabinieri consisteva nel tenere separate le parti per evitare il contatto fisico e possibili condotte delittuose. La condotta dell’imputata, che aveva inferto plurime spinte al militare che si era posto a barriera, integra il reato di resistenza, essendo volta ad impedire l’atto di ufficio con violenza. La circostanza che l’azione fosse diretta a raggiungere la vicina non esclude la volontarietà della condotta contro il pubblico ufficiale.
La Corte accoglie il secondo motivo. Richiama il principio recentemente affermato (Sez. 3, n. 2223/2024) secondo cui, in tema di pene sostitutive, l’istanza di applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, in quanto indicativa della volontà dell’imputato di eseguire la pena, comporta la rinuncia alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena. Sebbene gli artt. 58-bis e 61-bis l. n. 689/1981 prevedano l’alternatività tra sostituzione e sospensione, essi non inibiscono la rinuncia alla sospensione, ove l’imputato preferisca accedere alla sostituzione. Nel caso di specie, la difesa aveva espressamente chiesto la sostituzione, e l’imputata era presente, sicché la richiesta doveva intendersi come rinuncia alla sospensione. La Corte di appello, pertanto, avrebbe dovuto esaminare la richiesta nel merito, attivando il meccanismo di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen.
Implicazioni Pratiche
- Rinuncia implicita alla sospensione condizionale: la richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, se presentata dall’imputato personalmente o dal difensore in sua presenza, comporta rinuncia alla sospensione condizionale. Il giudice, ricevuta tale istanza, non può negare la sostituzione per incompatibilità con la sospensione, ma deve valutare i presupposti sostitutivi. L’avvocato deve essere consapevole che la richiesta di lavoro di pubblica utilità implica l’abbandono del beneficio della sospensione.
- Procedura per la pena sostitutiva: il giudice, una volta ricevuta l’istanza di sostituzione, deve attivare il procedimento di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen., acquisendo il consenso dell’imputato, le informazioni sulla sua situazione e la disponibilità dell’ente. La mancata indicazione dell’ente non è di per sé ostativa, potendo il giudice acquisire d’ufficio le necessarie informazioni.
- Onere della prova e chiarezza della volontà: per evitare equivoci, la difesa deve dichiarare espressamente la rinuncia alla sospensione condizionale, o almeno formulare la richiesta di pena sostitutiva in modo inequivoco. In caso di imputato presente, la richiesta del difensore si presume accolta, ma è opportuno che l’imputato confermi personalmente la volontà di rinunciare alla sospensione per accedere alla sostituzione.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.