Inammissibile il ricorso che contesta genericamente il diniego delle attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. VII n. 13455 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con il rilievo dell’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, non essendo sufficiente, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. operata dal d.l. n. 92/2008, il solo stato di incensuratezza. Il giudice del merito compie al riguardo un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità ove non sia contraddittoria e dia conto degli elementi, anche solo di uno, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen. ritenuti prevalenti. Il ricorso che si limiti a contestare genericamente il mancato riconoscimento della diminuente è pertanto inammissibile per manifesta infondatezza.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in secondo grado, dalla Corte d’appello di Palermo, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Avverso la sentenza di condanna ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo.

Con tale motivo il ricorrente censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza articolare alcuna specifica critica al percorso argomentativo seguito dal giudice territoriale. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità nei termini della dedotta violazione dei criteri che governano la concessione della diminuente.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal rilievo che il motivo è generico e, insieme, manifestamente infondato. La doglianza si risolve in una contestazione indifferenziata del diniego delle attenuanti, priva di confronto con le ragioni esposte in sentenza.

Sul piano sostanziale la Corte ricorda come il mancato riconoscimento della diminuente possa essere motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo. Dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., introdotta dal d.l. n. 92/2008 e convertita con la legge n. 125/2008, ai fini della concessione non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato: il criterio è ormai non necessario né automaticamente determinante.

La Corte richiama al riguardo Sez. 1, n. 39566 del 2017 e Sez. 4, n. 32872 del 2022. Ribadisce poi che il giudizio sulla concedibilità della diminuente è un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità se la motivazione non è contraddittoria e dà conto degli elementi rilevanti indicati nell’art. 133 cod. pen.

Sul punto richiama Sez. 5, n. 43952 del 2017 e Sez. 2, n. 23903 del 2020, secondo cui il giudice può limitarsi a esaminare, tra gli elementi dell’art. 133 cod. pen., quello ritenuto prevalente. Anche un solo elemento, attinente alla personalità del colpevole o all’entità e alle modalità del reato, può essere sufficiente.

Nel caso concreto la Corte territoriale ha dato conto della mancanza di elementi positivi, valorizzando la gravità del fatto, le circostanze dell’azione e la personalità dell’imputato, gravato da un precedente specifico, nonché la capacità organizzativa dimostrata e la commissione del reato durante la sottoposizione a misure cautelari.

Il ricorso è perciò dichiarato inammissibile. A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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