Lesioni e fuga: dolo eventuale nell’omissione di soccorso stradale (Cass. pen. Sez. VII n. 25883 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’elemento materiale del reato di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada consiste nell’allontanarsi dal luogo dell’investimento, così da impedire o anche solo ostacolare l’accertamento della propria identità personale, l’individuazione del veicolo investitore e la ricostruzione delle modalità dell’incidente. L’elemento soggettivo del reato di mancata prestazione dell’assistenza occorrente di cui all’art. 189, comma 7, cod. strada può essere integrato anche dal dolo eventuale, ravvisabile in capo all’agente che, in caso di sinistro comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità o anche solo la possibilità che dall’incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso, non ottemperi all’obbligo di prestare assistenza ai feriti. I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, le cui ragioni non possono essere ignorate da chi propone l’impugnazione.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Urbino, ha dichiarato estinto per condotte riparatorie il reato di lesioni stradali colpose (capo 3) e ha rideterminato la pena per le residue ipotesi di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 189 cod. strada (capi 1 e 2).
Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio della motivazione, assumendola contraddittoria e manifestamente illogica, con riferimento all’affermazione di responsabilità per il capo 3, valorizzando l’inesistenza dei presupposti per il proscioglimento ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Con il secondo motivo contesta l’elemento soggettivo dei reati di fuga e di omissione di soccorso, richiamando l’incertezza sulla dinamica del sinistro e la bassa velocità dei veicoli.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il primo motivo inammissibile perché difetta di ogni confronto con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale ha escluso i presupposti per il proscioglimento ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., valorizzando le dichiarazioni della persona offesa sulla dinamica del sinistro e le convergenti risultanze rilevate sui luoghi nell’immediatezza, ovvero la posizione di quiete dei veicoli coinvolti e la localizzazione dei danni.
Il Collegio precisa che l’inesistenza dei presupposti per il proscioglimento non può tramutarsi in un indice della insufficienza degli elementi di prova per il reato di cui al capo 3. I motivi di ricorso sono inammissibili non solo quando siano intrinsecamente indeterminati, ma anche quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, richiamando Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli.
Quanto al reato di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada, la dinamica del sinistro appare tutt’altro che incerta nelle conformi decisioni di merito, sicché il motivo difetta ancora del necessario confronto. La sentenza fa buon governo del principio per cui l’elemento materiale della fuga consiste nell’allontanarsi dal luogo dell’investimento, così da impedire o anche solo ostacolare l’accertamento della propria identità personale, l’individuazione del veicolo e la ricostruzione delle modalità dell’incidente (Sez. 4, n. 8431 del 09/12/2021, dep. 2022, Pasciuto).
Sul reato di cui all’art. 189, comma 7, cod. strada, la Corte territoriale ha applicato il pacifico indirizzo secondo cui l’elemento soggettivo può essere integrato anche dal dolo eventuale, ravvisabile nell’agente che, in caso di sinistro ricollegabile al suo comportamento e con connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità o anche solo la possibilità che dall’incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso, non ottemperi all’obbligo di prestare assistenza (Sez. 4, n. 31138 del 11/04/2024, Placucci; Sez. 4, n. 48525 del 25/10/2023, Donato; Sez. 4, n. 33772 del 15/06/2017, Dentice Di Accadia Capozzi; Sez. 4, n. 34134 del 13/07/2007, Agostinone).
I giudici di merito, apprezzando le evidenze disponibili, hanno ritenuto che la condotta fosse sorretta quantomeno dal dolo eventuale, poiché l’agente poteva prefigurarsi, per le specifiche modalità del fatto, l’elevata probabilità che la persona offesa avesse riportato lesioni, avuto riguardo all’entità dell’impatto e al tipo di danni riportati da entrambi i veicoli. Il ricorrente sollecita invece, con argomentazioni di fatto, una non consentita rivalutazione degli elementi di prova. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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