Riqualificazione del fatto preclusa nella sentenza ex art. 420-quater c.p.p. (Cass. pen. n. 37949/2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di udienza preliminare, il giudice che intenda dare una diversa qualificazione giuridica al fatto contestato deve attivare il contraddittorio con il pubblico ministero ai sensi dell’art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen., non potendo procedere direttamente in occasione dell’emissione della sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater cod. proc. pen., che ha natura processuale e non consente interventi sul perimetro dell’imputazione. L’omessa interlocuzione con il pubblico ministero integra violazione di legge processuale e determina l’annullamento senza rinvio della sentenza, con trasmissione degli atti al GIP per l’ulteriore corso.
Il Fatto
Il GIP del Tribunale di Rimini, in sede di udienza preliminare, emetteva sentenza di non doversi procedere nei confronti dell’imputato ex art. 420-quater cod. proc. pen. per mancata conoscenza della pendenza del processo. Nell’adottare tale decisione, il giudice riqualificava i fatti oggetto di contestazione: mentre il pubblico ministero aveva chiesto il rinvio a giudizio per plurime violazioni dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, il GIP qualificava le condotte come violazione dell’art. 73, comma 5, stesso decreto, sul presupposto che si trattasse di “cessioni di droga di quantitativo minimo”. Il giudice procedeva alla riqualificazione senza interloquire con il pubblico ministero.
Il Pubblico ministero proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi: il primo, violazione di legge processuale, per avere il GIP modificato la qualificazione giuridica in assenza di contraddittorio; il secondo, erroneo computo del termine per le ricerche dell’imputato derivante dalla diversa qualificazione.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il primo motivo e, ritenendolo assorbente, annulla la sentenza senza rinvio. Richiama il principio delle Sezioni Unite (n. 5847/2025) secondo cui la sentenza ex art. 420-quater c.p.p. ha natura processuale e il suo contenuto decisorio è limitato all’esistenza dei presupposti che giustificano l’improcedibilità, in alternativa alla sequenza processuale ordinaria.
La Corte rileva che l’art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen. prevede che il giudice, se rileva che la definizione giuridica del fatto non è corretta, debba attivare un contraddittorio con il pubblico ministero, invitandolo a operare le necessarie modificazioni. Solo in caso di mancato intervento del PM, il giudice, sentite le parti, dispone la restituzione degli atti al PM. Il modello procedimentale è chiaro: il PM rimane investito del potere di esercitare l’azione penale, e il giudice non ha il potere di intervenire direttamente sull’imputazione per risolvere le difformità.
La Corte esclude che sia possibile apportare modifiche all’imputazione (sia sotto il profilo fattuale che della qualificazione giuridica) in un momento in cui il contraddittorio non è ancora instaurato, come nell’ipotesi di sentenza ex art. 420-quater, quando è accertato che le parti non sono regolarmente costituite. Pertanto, il GIP aveva violato il dovere di sollecitare il PM, procedendo invece a una riqualificazione officiosa. Il secondo motivo di ricorso resta assorbito.
Implicazioni Pratiche
- Obbligo di contraddittorio sulla qualificazione giuridica: in udienza preliminare, il giudice che ravvisi una difformità tra l’imputazione e gli atti (anche in punto di definizione giuridica) deve invitare il PM a modificarla, non può procedere direttamente. L’avvocato del PM deve eccepire la violazione dell’art. 423, comma 1-bis, c.p.p. e chiedere la restituzione degli atti; la difesa dell’imputato deve essere sentita prima di eventuali modifiche.
- Limiti della sentenza ex art. 420-quater c.p.p.: la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo ha natura esclusivamente processuale e non consente al giudice di operare valutazioni sul merito dell’imputazione, né di riqualificare il fatto. L’avvocato deve contestare qualsiasi intervento sul perimetro dell’accusa in tale sede, eccependo l’incompetenza del giudice a modificare l’imputazione in assenza di contraddittorio.
- Rimedi processuali in caso di riqualificazione illegittima: il PM che subisca una riqualificazione officiosa in sede di sentenza ex art. 420-quater deve proporre ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge processuale (art. 606, comma 1, lett. c, c.p.p.). La Cassazione, come nel caso di specie, annulla senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti al GIP per il rinnovo del procedimento secondo le regole del contraddittorio, senza che il giudice possa direttamente riqualificare.
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Nota della Redazione
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