Messa alla prova: programma UEPE requisito di ammissibilità (Cass. pen. Sez. III n. 8897 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova è inammissibile quando non sia allegato il programma di trattamento elaborato dall’UEPE, oppure i motivi per i quali non ne è stata possibile la tempestiva elaborazione. L’art. 464-bis cod. proc. pen. pone tale allegazione come requisito di ammissibilità, posto a comprova della serietà della domanda. Il relativo difetto costituisce ragione assorbente rispetto alle ulteriori cause di inammissibilità rilevate dal giudice di appello. La sentenza della Corte costituzionale n. 174/2022, che ha caducato l’art. 168-bis, quarto comma, cod. pen. nella parte relativa ai reati connessi, presuppone comunque la sussistenza del legame ex art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e non esime dal rispetto dei requisiti formali dell’istanza.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, riformando parzialmente la sentenza di condanna di primo grado, aveva riconosciuto la continuazione tra il reato contestato nel procedimento e altro fatto già definito con decreto penale, rideterminando la pena in misura sospesa. Nel giudizio di secondo grado la difesa aveva reiterato l’istanza di messa alla prova, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 174/2022 e sostenendo la connessione tra i fatti, poiché riferiti ad annualità di imposta contigue e commessi dal medesimo soggetto.
La Corte territoriale aveva respinto l’istanza. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al rigetto della messa alla prova, alla ritenuta inammissibilità della domanda per mancata allegazione della dichiarazione di disponibilità dell’ente e alla determinazione del reato più grave ai fini della continuazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione esamina congiuntamente i primi due motivi, relativi alla comune questione della messa alla prova. Rileva che la Corte di appello aveva dato atto della richiesta avanzata e aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra le annualità di imposta interessate, pur in procedimenti distinti.
Il punto decisivo è la mancata presentazione del programma di trattamento. Per l’istanza di messa alla prova l’art. 464-bis cod. proc. pen. richiede l’allegazione del programma elaborato dall’UEPE, ovvero dei motivi che ne hanno impedito la tempestiva elaborazione. La Corte qualifica tale requisito come condizione di ammissibilità, richiamando Sez. 4 n. 36467 del 03.07.2024 e Sez. 3 n. 12721 del 17.01.2019, nonché Sez. 6 n. 9197 del 26.09.2019, che ne valorizza la funzione di dimostrazione della serietà delle intenzioni.
Il difetto, rilevato dai giudici di merito e non contestato dal ricorrente, è quindi ragione sufficiente del rigetto, assorbente rispetto alle ulteriori cause di inammissibilità addotte. Diventa così irrilevante ogni discussione circa la sussistenza della continuazione con il fatto già estinto per esito positivo della prova.
Quanto al motivo sulla determinazione del reato più grave, la Corte lo dichiara inammissibile per genericità. La maggiore gravità del reato sub iudice è implicita nella riconosciuta recidiva riferita al solo stesso, e la stessa difesa, chiedendo un minimo aumento della pena pecuniaria, aveva di fatto riconosciuto la maggior gravità del reato in esame. Eccentrica è poi la valorizzazione del carattere pecuniario della sanzione da decreto, trattandosi di sanzione sostitutiva ex art. 53 della legge n. 689/1981 rispetto a pena detentiva. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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