Revoca del patrocinio a spese dello Stato e reati tributari: nessuna retroattività (Cass. pen. Sez. IV n. 13545 del 08.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, l’inserimento dei reati tributari nel catalogo dei reati che comportano una presunzione di superamento dei limiti di reddito, operato dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 24/2019 sull’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. n. 115/2002, non introduce una nuova causa ostativa applicabile retroattivamente. Esso assolve una funzione di mero coordinamento con la disposizione speciale dell’art. 91, lett. a), TUSG, già vigente al momento della presentazione dell’istanza. La revoca dell’ammissione trova dunque il proprio fondamento nell’art. 112, comma 1, lett. d), TUSG, che consente la revoca anche per la constatazione successiva dell’originaria causa di esclusione. La presunzione non è assoluta: il richiedente può fornire la prova contraria, che non può tuttavia esaurirsi in una semplice autodichiarazione, richiedendo l’allegazione di concreti elementi di fatto, rigorosamente vagliati dal giudice.
Il Fatto
Il ricorrente era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel 2015, in relazione a un procedimento penale. Il Tribunale aveva successivamente disposto la revoca dell’ammissione, rilevando che il beneficiario aveva riportato una condanna definitiva per violazione di norme in materia di imposta sul valore aggiunto, risalente al 1995. Il difensore aveva proposto istanza di liquidazione dei compensi, respinta.
Avverso il provvedimento di revoca il beneficiario aveva proposto opposizione al Presidente del Tribunale, che l’aveva rigettata, rilevando che l’autodichiarazione sui redditi prodotta non era idonea a superare la presunzione prevista dall’art. 76, comma 4-bis, TUSG. Il ricorrente ha quindi impugnato l’ordinanza per cassazione, deducendo l’applicazione retroattiva di una norma inesistente al momento dell’istanza e la violazione dei principi di irretroattività.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 91, lett. a), TUSG, vigente fin dall’emanazione del d.P.R. n. 115/2002, escludeva l’ammissione per il condannato con sentenza definitiva per i reati in materia di evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
L’art. 76, comma 4-bis, TUSG, introdotto nel 2008, aveva poi stabilito una presunzione di superamento dei limiti reddituali per i condannati per una serie di reati, tra cui non rientravano quelli tributari. La Corte costituzionale, con sentenza n. 139 del 2010, ne aveva dichiarato l’illegittimità nella parte in cui non ammetteva la prova contraria. Solo con l’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 24/2019 la previsione è stata estesa ai reati tributari.
Secondo la Corte, l’estensione del 2019 ha avuto la sola funzione di coordinamento tra la disciplina generale e la disposizione speciale dell’art. 91 TUSG, già vigente all’epoca dell’istanza. Ne consegue che la revoca e il rigetto dell’opposizione non integrano alcuna applicazione retroattiva di cause ostative: il fondamento della revoca risiede nell’art. 112, comma 1, lett. d), TUSG, che ammette la revoca anche per la constatazione successiva dell’originaria causa di esclusione.
La Corte rileva inoltre l’aspecificità del motivo. Il Tribunale non si è fondato sulla presunzione in sé, ma ha accertato che il ricorrente, in sede di opposizione, non aveva offerto un’idonea prova contraria, limitandosi a un’autodichiarazione. Richiamando Sez. IV n. 21230 del 14.03.2012, Villano, Rv. 252962, e la stessa motivazione della sentenza n. 139 del 2010, la Corte ribadisce che la prova contraria esige l’allegazione di concreti elementi di fatto, da cui desumere in modo chiaro e univoco l’effettiva situazione economico-patrimoniale.
Segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate in euro mille.
Nota della Redazione
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