Concordato in appello irrevocabile e pena sostitutiva: necessario vaglio non meramente ostativo dei precedenti (Cass. pen. n. 38223/2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia ai motivi di impugnazione nell’ambito del concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. è irrevocabile, una volta che l’accordo sia stato ratificato dalla Corte, e l’imputato non può unilateralmente revocare il consenso, atteso che la rinuncia integra un negozio abdicativo di natura recettizia. In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice non può negare la sostituzione sulla base della sola sussistenza di precedenti penali, ma deve svolgere un giudizio prognostico a base personologica, valutando i precedenti nella loro consistenza, significanza e prossimità rispetto al reato oggetto di giudizio, nonché considerando eventuali estinzioni per positivo esito di misure alternative e il lungo intervallo di tempo senza nuove ricadute.
Il Fatto
L’imputato, condannato in primo grado per i reati di ricettazione (così qualificato il delitto di riciclaggio) e truffa, proponeva appello. La Corte d’appello di Lecce, in esito a un concordato tra le parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., dichiarava non doversi procedere per la truffa (per remissione di querela) e rideterminava la pena per la ricettazione in anni due, mesi sei di reclusione ed euro 3.150,00 di multa, riconoscendo le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva qualificata.
L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo: violazione dell’art. 599-bis per avere la Corte recepito l’accordo nonostante la revoca del consenso da parte dell’imputato; mancata declaratoria di prescrizione per il reato di ricettazione, che sarebbe maturata se la data del commesso reato fosse stata retrodatata al dicembre 2009; violazione dell’art. 20-bis cod. pen. per il rifiuto della Corte di sostituire la pena detentiva con una pena sostitutiva, basato sui precedenti penali dell’imputato.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta i primi due motivi e accoglie il terzo, annullando la sentenza con rinvio limitatamente al diniego della pena sostitutiva. Sulla revoca del consenso, richiama l’orientamento consolidato (Sez. 2, n. 43893/2021; Sez. 4, n. 15231/2015) secondo cui la rinuncia ai motivi di appello, una volta comunicata alla Corte e da questa ricevuta, è irrevocabile, atteso che si tratta di un negozio unilaterale abdicativo di natura recettizia, differenziandosi dal consenso del Pubblico ministero. L’imputato, a differenza del PM, non può revocare il consenso, se non nei casi di sopravvenuta legge più favorevole.
Sulla prescrizione, la Corte ritiene il motivo non deducibile in ragione del concordato ritenuto rituale, che presuppone la rinuncia ai motivi di impugnazione con cui si era dedotta l’erronea indicazione del tempus commissi delicti. In ogni caso, il motivo è manifestamente infondato: anche retrodatando il fatto al dicembre 2009, la recidiva qualificata comporta un termine prescrizionale che maturerebbe oltre il 2030, quindi dopo la decisione di appello.
Sul diniego della pena sostitutiva, la Corte accoglie il motivo. Richiama la giurisprudenza formatasi dopo la riforma Cartabia (Sez. 2, n. 8794/2024, Pesce; Sez. 5, n. 39162/2024; Sez. 2, n. 45859/2024, Peluso), secondo cui il giudice non può respingere la richiesta di applicazione della pena sostitutiva in ragione della sola sussistenza di precedenti condanne. L’art. 58 della legge n. 689/1981, come novellato, richiede un giudizio prognostico a base personologica, che valuti la maggiore idoneità rieducativa della pena sostitutiva rispetto a quella detentiva, l’idoneità a prevenire il pericolo di commissione di altri reati e l’assenza di fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute. I precedenti penali devono essere analizzati nella loro consistenza, significanza e prossimità rispetto al reato oggetto di giudizio, non semplicemente registrati in modo asettico. Nel caso di specie, la Corte di appello aveva negato la sostituzione valorizzando i precedenti penali, ma aveva omesso di considerare che alcuni di essi erano estinti per il positivo esito dell’affidamento in prova e che dal 2017 non risultavano nuove ricadute. La motivazione è, pertanto, contraddittoria e deficitaria.
Implicazioni Pratiche
- Irrevocabilità della rinuncia ai motivi di appello ex art. 599-bis: nell’ambito del concordato in appello, la rinuncia ai motivi di impugnazione da parte dell’imputato, una volta comunicata e ricevuta dalla Corte, è irrevocabile, salvo sopravvenienza di legge più favorevole. L’avvocato deve essere consapevole che la scelta di aderire al concordato preclude ogni successiva revoca e che il consenso dell’imputato non è liberamente revocabile come quello del PM.
- Giudizio prognostico per la pena sostitutiva: il diniego della pena sostitutiva non può fondarsi automaticamente sui precedenti penali; il giudice deve svolgere una prognosi personologica, valutando la specificità, l’eloquenza e la prossimità dei precedenti rispetto al reato oggetto di giudizio, nonché eventuali estinzioni e il decorso di un lungo periodo senza nuove condanne. La difesa deve produrre la documentazione comprovante l’estinzione dei precedenti per buon esito di misure alternative e l’assenza di ricadute recenti.
- Richiesta di pena sostitutiva in appello: la richiesta di applicazione delle pene sostitutive in appello, ai sensi della disciplina transitoria del d.lgs. n. 150/2022, può essere formulata anche nel corso dell’udienza di discussione, non necessariamente con i motivi di appello. L’avvocato deve tempestivamente avanzare la richiesta, e il giudice d’appello è tenuto a pronunciarsi, offrendo una motivazione adeguata e non meramente apparente, in linea con i principi della riforma Cartabia.
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Nota della Redazione
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