Aggravante dello stalking e limiti dell’appello del PM (Cass. pen. n. 37953/2025)
Principi di diritto (Massima)
L’appello del pubblico ministero contro le sentenze di condanna è ammesso, ai sensi dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., solo quando la decisione modifica il titolo del reato, esclude una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. La sostituzione della pena dell’ergastolo con la reclusione, in esito al giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti generiche, non integra l’ipotesi di “pena di specie diversa”, atteso che la reclusione è pur sempre la sanzione ordinaria per l’omicidio non aggravato. La circostanza aggravante di cui all’art. 576, n. 5.1, cod. pen. (omicidio commesso dall’autore del delitto di atti persecutori nei confronti della stessa persona offesa) richiede una connessione finalistica e temporale tra la condotta persecutoria e il fatto omicidiario, che non necessita di contestualità ma di inserimento in una comune prospettiva di annientamento della personalità della vittima.
Il Fatto
L’imputato veniva condannato dalla Corte d’assise di Bolzano per l’omicidio della compagna convivente, con le aggravanti di cui all’art. 576, n. 5.1 (omicidio commesso dall’autore del delitto di atti persecutori nei confronti della stessa persona offesa) e all’art. 577, n. 1 (relazione affettiva e convivenza). Concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti, la pena era rideterminata in anni 24 di reclusione.
Avverso la sentenza, il Procuratore della Repubblica proponeva appello, lamentando l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione sul riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di equivalenza. L’imputato, a sua volta, censurava il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 576, n. 5.1, e il giudizio di equivalenza. La Corte d’assise d’appello di Bolzano dichiarava inammissibile l’appello del PM, ritenendolo non consentito ai sensi dell’art. 593 cod. proc. pen., e rigettava l’appello dell’imputato. Il PM e l’imputato proponevano ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta entrambi i ricorsi. Quanto al ricorso del PM, la Corte richiama il disposto dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., che limita l’appello del pubblico ministero ai casi di modifica del titolo del reato, esclusione di aggravante ad effetto speciale o applicazione di pena di specie diversa da quella ordinaria. La Corte chiarisce che la sostituzione della pena dell’ergastolo con la reclusione, in esito al bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, non integra l’ipotesi di “pena di specie diversa”, poiché la reclusione è la pena ordinaria per l’omicidio non aggravato. La Corte di appello ha, inoltre, correttamente convertito l’appello del PM in ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 580 cod. proc. pen., esaminandolo come vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), e ritenendolo infondato per la congruità e logicità delle argomentazioni del giudice di primo grado sul bilanciamento.
Quanto al ricorso dell’imputato sull’aggravante ex art. 576, n. 5.1, la Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite (n. 38402/2021), secondo cui l’aggravante è configurabile quando gli atti persecutori e l’omicidio presentano una connessione finalistica unitaria, non necessariamente contestualità, purché l’omicidio rappresenti lo sviluppo finale della condotta persecutoria in una comune prospettiva di annientamento della personalità della vittima. La Corte di appello ha correttamente ritenuto sussistente l’aggravante, valorizzando la ripresa, nelle settimane precedenti l’omicidio, del modello comportamentale persecutorio (controlli, pedinamenti, intercettazioni, minacce) che aveva caratterizzato il precedente reato di stalking, e che aveva determinato nella vittima un clima opprimente e di terrore. La rimessione della querela e la ripresa della convivenza non interrompono la progressione criminosa se, successivamente, il persecutore riprende le condotte vessatorie in vista dell’omicidio.
Implicazioni Pratiche
- Limiti all’appello del PM per il bilanciamento di circostanze: la modifica del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti che determina l’applicazione della pena della reclusione anziché dell’ergastolo non è appellabile dal PM ex art. 593 c.p.p., se la reclusione è la pena ordinaria per il reato non aggravato. Il PM, per censurare il bilanciamento, deve proporre ricorso per cassazione per vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., nei limiti del sindacato di legittimità.
- Conversione dell’appello del PM in ricorso per cassazione: in presenza di appello del PM dichiarato inammissibile e di appello ritualmente proposto dall’imputato, la Corte di appello deve convertire l’atto del PM in ricorso per cassazione ex art. 580 c.p.p., esaminandolo secondo i parametri dell’art. 606 c.p.p., per evitare giudizi potenzialmente incompatibili. L’avvocato del PM deve essere consapevole che la sua impugnazione, se inammissibile come appello, può comunque essere valutata come ricorso per cassazione.
- Aggravante dello stalking e unitarietà finalistica: per contestare o sostenere l’aggravante ex art. 576, n. 5.1, c.p., è necessario provare la connessione finalistica tra le condotte persecutorie e l’omicidio. La difesa dell’imputato deve dimostrare una cesura temporale e funzionale tra lo stalking e l’omicidio, ad esempio un diverso movente (gelosia sopravvenuta, litigio occasionale) non riconducibile alla logica persecutoria di annientamento della personalità della vittima. L’accusa, invece, deve valorizzare la ripresa delle condotte persecutorie come sviluppo finale di un unico disegno criminoso.
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