Ricorso del P.M. inammissibile se non indica le esigenze cautelari (Cass. pen. Sez. V n. 22684 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il pubblico ministero che impugni con ricorso per cassazione l’ordinanza che, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., abbia negato la misura cautelare per difetto di gravità indiziaria, deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari, quando la misura riguardi reati per i quali non opera la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Il medico che eserciti attività libero professionale in strutture private, senza inquadramento pubblicistico, è esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell’art. 359, n. 1, cod. pen. e non pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 357 cod. pen. Ne consegue che i certificati da lui rilasciati non sono atti pubblici, tutelabili a norma degli artt. 476 o 479 cod. pen., né certificati amministrativi, tutelabili a norma degli artt. 477 o 480 cod. pen., ma ricadono nell’art. 481 cod. pen. L’art. 55-septies, comma 5-ter, D. Lgs. n. 165/2001, che riconosce effetti all’attestazione dei medici anche privati nel pubblico impiego, non vale a ricondurre tale attività alla funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico.
Il Fatto
Il pubblico ministero aveva richiesto al Giudice per le indagini preliminari la misura degli arresti domiciliari nei confronti di un medico odontoiatra, titolare di uno studio privato, e di due coindagati, in relazione a ipotesi di falso ideologico e falso materiale in atto pubblico, contestate per avere attestato visite odontoiatriche di controllo e rilasciato certificati recanti firme apocrife. I certificati, secondo l’accusa, erano stati impiegati da un assistente capo della Polizia di Stato, anch’egli indagato, per fruire di permessi retribuiti.
Il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato l’istanza. Il Tribunale, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., aveva confermato il rigetto, espungendo talune informazioni acquisite mediante verbali di s.i.t. e riqualificando i fatti: i medici dovevano essere considerati esercenti un servizio di pubblica necessità, con riqualificazione delle falsità ideologiche ai sensi dell’art. 481 cod. pen. e abbattimento del trattamento edittale sotto la soglia dell’art. 280 cod. proc. pen. Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per un rilievo preliminare, giudicato assorbente: la carenza di interesse del ricorrente. Il pubblico ministero che impugni l’ordinanza che abbia negato la misura per difetto di gravità indiziaria deve indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari, quando non operi la presunzione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Il Collegio richiama l’orientamento al quale aderisce, espresso da Sez. VI n. 43948 del 21.09.2023, oltre che da Sez. VI n. 46129 del 25.11.2021 e Sez. II n. 6027 del 10.01.2024. Nel caso esaminato il ricorso non contiene alcun riferimento alle esigenze cautelari e alla loro concretezza e attualità, né sono in rilievo reati compresi nell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Da qui l’inammissibilità, con assorbimento degli ulteriori profili.
Per completezza, la Corte rileva comunque l’infondatezza dell’impugnazione. I due medici, che hanno esercitato l’attività presso strutture private senza inquadramento pubblicistico, sono esercenti un servizio di pubblica necessità ai sensi dell’art. 359, n. 1, cod. pen., non pubblici ufficiali. La previsione dell’art. 55-septies, comma 5-ter, D. Lgs. n. 165/2001 segna gli effetti della certificazione dei medici anche privati nel pubblico impiego, ma non riconduce l’attività alla funzione amministrativa dell’art. 357 cod. pen.
Sul punto la Corte richiama l’indicazione nomofilattica delle Sezioni Unite n. 18056 del 24.04.2002: i certificati rilasciati da esercenti un servizio di pubblica necessità non sono atti pubblici, tutelabili a norma degli artt. 476 o 479 cod. pen., né certificati amministrativi, tutelabili a norma degli artt. 477 o 480 cod. pen., poiché l’art. 481 cod. pen. prevede uno speciale titolo di reato per le falsità ideologiche relative a tali atti. È richiamata anche Sez. V n. 28847 del 07.09.2020.
Correttamente, dunque, l’ordinanza ha ricondotto le falsità ideologiche all’art. 481 cod. pen., con le conseguenze sulla soglia cautelare. Quanto alla falsità materiale, la Corte rettifica il percorso motivazionale del Tribunale: la condotta era destinata a esprimere rilevanza nell’art. 485 cod. pen., reato ormai abrogato, non essendo configurabile il reato proprio dell’art. 477 cod. pen., che richiede la qualità di pubblico ufficiale. Tali profili restano assorbiti dal rilievo preliminare.
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Nota della Redazione
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