Inammissibile ricorso per sequestro senza prova di resistenza e periculum carente (Cass. pen. Sez. 3 n. 9049 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riesame, caratterizzato da termini ravvicinati, è onere della parte – e non del giudice – provvedere affinché la documentazione prodotta sia redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione formale. Quando si contesti l’utilizzabilità di un elemento a carico o si deduca la rilevanza di un elemento a discarico, il motivo di ricorso per cassazione deve illustrare, a pena di inammissibilità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione o introduzione di tale elemento sulla decisione (c.d. prova di resistenza). Il provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen. deve motivare anche sul periculum in mora; la motivazione solo insufficiente, e non assente o meramente apparente, non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Tribunale della libertà di Udine rigettava il riesame proposto avverso il decreto di sequestro preventivo di un’autovettura, emesso dal GIP ai sensi dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduceva, da un lato, la violazione di legge per la mancata utilizzazione di documentazione bancaria albanese, prodotta a discarico e non tradotta in italiano; dall’altro, il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente riconosciuto la fondatezza dell’assunto del ricorrente circa l’obbligo del giudice di disporre la traduzione degli atti già formati, da acquisire al procedimento, ai sensi dell’art. 143, comma 2, cod. proc. pen., richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 38343 del 2014, Espenhahn e la successiva giurisprudenza di legittimità. Ha tuttavia precisato che tale disciplina incontra un limite nel rito cautelare, ove è la parte a dover garantire la traduzione della documentazione prodotta, per i tempi ristretti del procedimento.

La censura è stata comunque ritenuta inammissibile per carenza della prova di resistenza. Il ricorrente, infatti, non aveva dimostrato che l’esclusione dei documenti non tradotti fosse in grado di scardinare l’apparato argomentativo dell’ordinanza impugnata, la quale aveva già evidenziato – sulla base di altri elementi – l’ignota provenienza delle somme utilizzate per l’acquisto del veicolo.

In relazione al secondo motivo, la Corte ha ribadito il principio – espresso dalle Sezioni Unite n. 36959 del 2021, Ellade – secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo deve dare conto delle ragioni dell’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca. Nella specie, l’ordinanza impugnata aveva motivato la misura facendo leva sulla gravità del reato e sulla personalità dell’indagato, elementi ritenuti idonei a fondare il pericolo di occultamento del bene.

La Corte ha quindi qualificato la motivazione come, al più, insufficiente e non come assente o meramente apparente, con la conseguenza che il relativo vizio non è deducibile in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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