Detrazione IVA per immobili ad uso promiscuo e principio di neutralità (Cass. civ. Sez. Trib. n. 31511/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, l’art. 19-bis1, comma 1, lett. i), d.P.R. n. 633/1972, che esclude la detrazione per l’acquisto o la manutenzione di fabbricati a destinazione abitativa, non preclude il diritto alla detrazione quando l’immobile sia oggettivamente destinato all’attività d’impresa, anche solo prospetticamente, purché tale destinazione sia dimostrata sulla base di elementi oggettivi. La mera classificazione catastale dell’immobile come abitazione non è di per sé ostativa alla detrazione, occorrendo valutare l’utilizzo concreto del bene in relazione all’attività economica esercitata, in conformità al principio di neutralità fiscale sancito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti di una società, recuperando a imposizione l’IVA indebitamente detratta in relazione all’attività di ristrutturazione e ampliamento di una struttura alberghiera, sostenendo che l’immobile avesse destinazione abitativa e che quindi l’IVA non fosse detraibile ai sensi dell’art. 19-bis1, comma 1, lett. i), d.P.R. n. 633/1972. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società, e la Commissione tributaria regionale del Molise confermava la decisione, rigettando l’appello dell’Agenzia. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per apparenza della motivazione e la violazione dell’art. 19-bis1, comma 1, lett. i), d.P.R. n. 633/1972.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. In via preliminare, dichiara inammissibile la memoria difensiva della società, in quanto depositata tardivamente, senza controricorso tempestivo, e non essendo stata seguita da alcuna effettiva partecipazione alla discussione, non potendo la costituzione tardiva sanare l’attività processuale compiuta oltre i termini dell’art. 370 cod. proc. civ.
Quanto al primo motivo (nullità della sentenza per apparenza della motivazione), la Corte lo dichiara inammissibile, rilevando che la sentenza impugnata non si è limitata a un mero richiamo per relationem alla decisione di primo grado, ma ha ricostruito il fatto, le contestazioni dell’Amministrazione, le doglianze introduttive e il contenuto dell’appello, argomentando la propria adesione al giudice di prime cure con riferimento al quadro istruttorio. La motivazione supera il minimo costituzionale richiesto.
Sul secondo motivo, la Corte lo ritiene infondato, richiamando il consolidato orientamento (Cass. n. 8628/2015; n. 26748/2016) e la giurisprudenza della Corte di giustizia (EON Aset, causa C-118/11; caso C-334/10) secondo cui il diritto alla detrazione dell’IVA non può essere negato in forza dell’astratta classificazione catastale dell’immobile ad uso abitativo, occorrendo valutare la destinazione all’attività di impresa. Il sistema dell’IVA è volto a garantire la perfetta neutralità fiscale, e la detrazione spetta quando il soggetto passivo agisca in quanto tale e il bene sia destinato all’attività economica. La Corte di giustizia ha chiarito che l’IVA assolta per la ristrutturazione di un immobile d’impresa è detraibile se, al momento dei lavori, era intenzione del soggetto passivo destinare l’immobile all’attività d’impresa, e che l’accatastamento in categoria abitativa non preclude la detrazione se, avuto riguardo all’utilizzo concreto o prospettico, è possibile dimostrare l’inerenza all’esercizio dell’attività. Nel caso di specie, il giudice d’appello ha accertato che le perizie tecniche asseverate certificavano la destinazione turistico-alberghiera di tutte le opere, e che l’Agenzia non aveva dimostrato la destinazione abitativa del bene, escludendo quindi l’applicabilità della norma limitativa.
Implicazioni Pratiche
- Prova della destinazione d’impresa: per ottenere la detrazione IVA su immobili potenzialmente ad uso abitativo, l’avvocato deve allegare e dimostrare, anche sulla base di perizie tecniche, la destinazione concreta o prospettica del bene all’attività d’impresa, non essendo sufficiente la contestazione della mera classificazione catastale; è necessario provare l’inerenza oggettiva all’attività economica.
- Costituzione tempestiva in giudizio: in sede di giudizio di cassazione, la parte intimata deve costituirsi tempestivamente con controricorso ex art. 370 c.p.c. per poter svolgere attività difensiva e depositare memorie; la costituzione tardiva (oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso) non consente il deposito di memorie illustrative, né la partecipazione alla discussione, rendendo inammissibile ogni difesa.
- Impugnazione della sentenza di appello: per eccepire la nullità della sentenza della CTR per motivazione apparente, l’avvocato deve trascrivere o indicare puntualmente i motivi di appello e dimostrare che il giudice d’appello non li ha esaminati, limitandosi a un mero richiamo acritico alla sentenza di primo grado; in mancanza, la censura è inammissibile.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.