Impugnabilità della comunicazione di iscrizione a ruolo ex art. 60-bis (Cass. civ. Sez. Trib. n. 31530/2025)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione dell’esito del controllo ex art. 60-bis del DPR n. 633/1972 recante l’iscrizione a ruolo del soggetto obbligato in solido, con la quale l’Amministrazione – a seguito di un “invito ad adempiere” formalmente comunicato al contribuente-obbligato solidale e rimasto non assolto e considerata la mancata presentazione da parte dello stesso di valide giustificazioni – informa quest’ultimo della sua iscrizione a ruolo ex art. 60-bis cit., quale obbligato solidale per gli importi dovuti e non versati dal cedente, non è un atto impugnabile ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, in quanto, attesa la finalità meramente informativa dello stesso, non concreta un atto amministrativo avente natura provvedimentale, capace di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale. Né tale comunicazione, essendo successiva all’atto impugnabile (l'”invito ad adempiere”) formalmente comunicato, costituisce la prima comunicazione con cui si palesi esistente un atto tributario di natura provvedimentale.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate, dopo un controllo ex art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972, aveva inviato a una società un “invito ad adempiere” in data 28 settembre 2011, informandola che, in relazione ad acquisti effettuati a prezzi inferiori al valore di mercato da un fornitore, si sarebbe proceduto all’iscrizione a ruolo della società quale obbligata solidale per l’IVA non versata dal cedente. Successivamente, in data 22 dicembre 2011, l’Agenzia comunicava alla società l’effettiva iscrizione a ruolo per l’importo di € 89.371,62. La società impugnava quest’ultima comunicazione dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che accoglieva il ricorso ritenendo l’atto impugnabile. La Commissione tributaria regionale del Lazio, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia, dichiarava invece inammissibile il ricorso, qualificando la comunicazione come atto meramente interlocutorio e non impugnabile.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rigetta il ricorso della società, enunciando il principio secondo cui la comunicazione dell’esito del controllo ex art. 60-bis recante l’iscrizione a ruolo non è un atto autonomamente impugnabile. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui l’elenco degli atti impugnabili ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992, pur non essendo tassativo in senso formale, comprende solo gli atti di natura provvedimentale che incidono autoritativamente sulle situazioni giuridiche del contribuente, o gli atti che costituiscono la prima comunicazione di un atto provvedimentale pregresso non conosciuto.
La Corte distingue tra l'”invito ad adempiere”, che contiene la manifestazione della pretesa tributaria e le ragioni di fatto e di diritto, ed è quindi un atto impugnabile (sebbene facoltativamente), e la successiva comunicazione di iscrizione a ruolo, che ha natura meramente informativa. La comunicazione impugnata, infatti, si limita a dare atto dell’avvenuta iscrizione a ruolo a seguito dell’invito rimasto inevaso, senza aggiungere nuovi elementi lesivi. La società aveva già avuto la possibilità di impugnare l’invito ad adempiere, che costituiva la prima manifestazione della pretesa impositiva, e aveva anche impugnato separatamente la successiva cartella esattoriale. La comunicazione di iscrizione a ruolo non è quindi un atto che modifica unilateralmente la situazione giuridica del contribuente, né è la prima comunicazione di un atto provvedimentale preesistente.
Implicazioni Pratiche
- Impugnazione tempestiva dell’invito ad adempiere: l’avvocato del contribuente che riceve una comunicazione ex art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972 deve valutare se essa costituisca un “invito ad adempiere” che contiene la pretesa tributaria determinata nell’an e nel quantum; in tal caso, è opportuno impugnare tale atto entro il termine decadenziale di 60 giorni dalla notifica, anche se si tratta di un atto facoltativamente impugnabile, per evitare di perdere il diritto di contestare il merito della pretesa e per impedire il consolidamento della posizione dell’Amministrazione.
- Non impugnabilità della mera comunicazione di iscrizione a ruolo: se il contribuente ha già ricevuto e non ha impugnato l’invito ad adempiere, la successiva comunicazione di iscrizione a ruolo, che si limita a dare esecuzione all’invito, non è autonomamente impugnabile; l’eventuale ricorso avverso tale comunicazione sarà dichiarato inammissibile, e il contribuente dovrà attendere e impugnare la cartella esattoriale per contestare la pretesa.
- Distinzione tra atti provvedimentali e atti informativi: il difensore del contribuente deve distinguere, in base al contenuto sostanziale, tra atti che contengono una pretesa tributaria definita (impugnabili, anche se non formalmente denominati “avviso”) e atti che hanno solo funzione informativa o interlocutoria (non impugnabili), valutando la presenza di elementi quali l’indicazione dell’imponibile, dell’imposta, delle ragioni di fatto e di diritto, e l’avvertimento delle conseguenze in caso di mancato adempimento.
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