Rimborso Tremonti ambiente: dies a quo dal versamento indebito effettivo (Cass. civ. Sez. V n. 19564 del 15.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di detassazione degli investimenti previsti dall’art. 6, commi da 13 a 19, legge n. 388/2000, c.d. Tremonti ambiente, il termine di decadenza per la richiesta di rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973 va computato non dal precedente versamento della maggior imposta, indebito in ragione della fruizione del beneficio, bensì dal d.m. 5 luglio 2012, che, risolvendo l’incertezza normativa preesistente, ha riconosciuto la cumulabilità del conto energia e della Tremonti ambiente. Tuttavia, quando la fruizione del beneficio non ha fatto emergere alcun precedente versamento indebito effettivo, e tale versamento è emerso solo successivamente per effetto del riporto in avanti della maggior perdita ai sensi dell’art. 84 TUIR, il rimborso non può che essere domandato nel primo periodo d’imposta in cui l’indebito si manifesta, e solo da tale momento decorre il termine decadenziale.
Il Fatto
Nel giugno 2020 una holding, nella qualità di consolidante di un gruppo societario, presentava istanza di rimborso delle somme versate a titolo di saldo e acconti IRES, sul presupposto di non aver fruito, in sede dichiarativa, dell’agevolazione Tremonti ambiente relativa a un investimento per la realizzazione di una centrale a biomasse, i cui lavori erano iniziati nel 2008 e conclusi nel 2009.
Formatosi il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria, le società ricorrevano alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che respingeva il ricorso. L’appello veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale riteneva che il termine di decadenza quadriennale ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973 decorresse dal momento del versamento dell’imposta asseritamente non dovuta, individuato nella scadenza del saldo relativo al 2009. Le contribuenti proponevano ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
I due motivi sono esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione e sono ritenuti fondati. Il Collegio muove dall’orientamento già consolidato secondo cui la mancata immediata fruizione del beneficio non è imputabile a una scelta discrezionale del contribuente, ma all’incertezza interpretativa sulla cumulabilità tra la tariffa incentivante del conto energia e la Tremonti ambiente, incertezza risolta solo con l’art. 19 d.m. 5 luglio 2012 e poi confermata dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria.
Da ciò deriva la possibilità di beneficiare dell’agevolazione “ora per allora”, anche mediante domanda di rimborso, in difetto di una tempestiva dichiarazione integrativa. Il principio si salda con quello generale dell’emendabilità della dichiarazione dei redditi, quale dichiarazione di scienza, che consente di far valere il diritto all’agevolazione anche in giudizio, come consolidato dalle Sezioni Unite n. 13378 del 2016 e ribadito da Cass. n. 3451/2025.
Il nodo centrale diventa allora la tempestività dell’istanza. La Corte richiama l’orientamento costante per cui il termine di quarantotto mesi decorre dal d.m. 5 luglio 2012, non dal precedente versamento della maggior imposta. Nel caso concreto, però, la fruizione del beneficio opera mediante una variazione in diminuzione che non aveva prodotto alcun versamento indebito, generando solo una maggiore perdita d’esercizio. Riportando in avanti le perdite ai sensi dell’art. 84 TUIR, il primo debito IRES è emerso solo con la dichiarazione dell’esercizio 2017-2018 e il primo versamento indebito è stato effettuato nell’aprile e agosto 2019.
La Corte valorizza il principio per cui il rimborso non può che essere domandato nel primo periodo d’imposta successivo in cui, a seguito del riporto della maggior perdita, emerge il versamento indebito. Il sistema, si osserva, è incentrato sul principio per cui l’Erario non è debitore di alcuno, ma è tenuto alla restituzione dell’indebito originario effettivamente versato: non un rapporto tra Fisco debitore e contribuente creditore per sopravvenienze passive. Ne deriva l’errore della CTR nell’individuare il dies a quo del termine decadenziale, pur muovendo da una corretta ricostruzione del quadro normativo.
Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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