TARI, preavviso di sopralluogo non nullità accertamento (Cass. civ. Sez. V n. 21580 del 27.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di TARI, il mancato preavviso al contribuente almeno cinque giorni prima della verifica, previsto dall’art. 73, comma 2, d.lgs. n. 507/1993, non determina la nullità dell’accertamento. Si tratta di vizio procedurale non sanzionato a pena di invalidità, poiché l’avviso corrisponde a ragioni di mera opportunità o cortesia. La sentenza che fondi la rettifica della superficie tassabile sul sopralluogo ammissibilmente riprodotto in appello soddisfa l’obbligo di motivazione. La censura che prospetti la violazione di una norma sostanziale sotto il paradigma dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. è inammissibile, come lo è quella carente di autosufficienza.

Il Fatto

Il Comune di Napoli accertò ai fini TARI per l’anno d’imposta 2017 una maggiore superficie pari a 231 mq rispetto ai 174 mq dichiarati dal contribuente. L’avviso venne impugnato e la Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso.

La Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza n. 812/13/2021, riformò la decisione e reputò fondato l’appello dell’ente impositore, sul presupposto che la documentazione riprodotta in gravame ai sensi dell’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 confermasse l’esito del sopralluogo. Il contribuente propose ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992 e 132 cod. proc. civ., per asserita carenza espositiva della vicenda processuale e delle ragioni della decisione. La censura è infondata: il giudice regionale ha dato conto dei motivi del ricorso originario, delle difese dell’ente, dei contenuti della sentenza di primo grado e delle ragioni del gravame, basando la decisione sul valore probatorio del sopralluogo, documentato e riprodotto in appello.

Il secondo motivo eccepiva la violazione dell’art. 73 d.lgs. n. 507/1993, per essere la decisione fondata su una scheda di sopralluogo priva di dati significativi e senza il preavviso al contribuente. La Corte lo dichiara inammissibile per difetto di autosufficienza: il ricorrente non ha illustrato il contenuto specifico dell’eccezione di assenza di contraddittorio, rinviando a una pagina di controdeduzioni non depositate. La censura è inoltre contraddittoria, perché utilizza il parametro dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. per dedurre una violazione di legge sostanziale, mentre il giudice regionale non si era pronunciato sull’eccezione: semmai configurabile sarebbe l’omissione di pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., non dedotta.

Nel merito la doglianza è comunque infondata. Il preavviso di almeno cinque giorni non è presidiato da nullità: la sua mancanza non invalida la procedura, secondo l’indirizzo richiamato dalla Corte (Cass. n. 21062/2019, che richiama Cass. n. 4568/2010, Cass. n. 15713/2009 e Cass. n. 5093/2005).

Il terzo motivo deduceva la violazione dell’art. 48-bis d.lgs. n. 546/1992, per omesso riferimento all’istanza di conciliazione. È inammissibile, perché incapace di incidere sulla validità della pronuncia: l’istanza non risulta richiamata in sede di trattazione e la decisione nel merito dimostra che il giudice la ritenne priva dei requisiti di ammissibilità. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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