Legittimazione del pubblico ministero a chiedere la liquidazione giudiziale ex art. 38 CCII (Cass. civ. Sez. I n. 31638/2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 38 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), il pubblico ministero è legittimato a presentare il ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale ogniqualvolta acquisisca la notitia decoctionis nell’esercizio delle sue più ampie funzioni giudiziarie, anche al di fuori di un procedimento penale, essendo sufficiente che abbia notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza da qualsiasi fonte. I finanziamenti dei soci, anche se postergati ai sensi degli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c., costituiscono debiti della società e possono essere valutati ai fini dell’accertamento dello stato di insolvenza, salva la prova dell’avvenuta rinuncia al rimborso, che deve essere tempestivamente allegata e dimostrata in sede di merito.
Il Fatto
Il Pubblico Ministero, nell’esercizio delle sue funzioni in un procedimento riguardante altra persona fisica, acquisiva notizia di uno stato di insolvenza di una società e proponeva ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 38 CCII. Il Tribunale dichiarava l’apertura della liquidazione giudiziale. La società reclamava, eccependo l’inammissibilità dell’iniziativa del P.M. per mancanza dei presupposti. La Corte d’appello rigettava il reclamo, ritenendo legittima l’iniziativa del P.M. in forza del nuovo art. 38 CCII, che non subordina più il potere di iniziativa all’esistenza di un procedimento penale. Avverso tale sentenza, la società proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 38 CCII, la mancanza di legittimazione attiva della curatela, e l’insussistenza dello stato di insolvenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rigetta il ricorso, dichiarando infondato il primo motivo e inammissibili i restanti. Quanto alla legittimazione del Pubblico Ministero, la Corte richiama l’art. 38 CCII, che, in un’ottica di ampliamento dei poteri di iniziativa rispetto al previgente art. 7 l. fall., prevede che il P.M. presenti il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale “in ogni caso in cui ha notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza”. La formula è ampia e non richiede più la presenza di un procedimento penale o di specifiche condizioni fattuali (fuga, irreperibilità, chiusura dei locali, ecc.). È sufficiente che il P.M. abbia acquisito la notitia decoctionis nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali, anche in un procedimento diverso da quello che coinvolge direttamente l’imprenditore. La Corte enuncia il principio di diritto secondo cui il P.M. è legittimato a presentare il ricorso ogniqualvolta acquisisca la notizia dell’insolvenza nell’esercizio delle sue più ampie funzioni giudiziarie, anche al di fuori di un procedimento penale.
Quanto al secondo motivo (violazione dell’art. 121 CCII e difetto di legittimazione attiva della curatela), la Corte lo dichiara assorbito dal rigetto del primo motivo, poiché la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale era comunque legittimata dall’iniziativa autonoma del P.M., che è sufficiente a sorreggere la procedura.
Il terzo motivo (sullo stato di insolvenza e sulla natura dei finanziamenti soci) è dichiarato inammissibile, in quanto volto a una rivisitazione della quaestio facti, inibita al giudice di legittimità. La Corte ribadisce che i finanziamenti dei soci, anche se postergati, costituiscono debiti della società e possono essere valutati ai fini dell’accertamento dello stato di insolvenza, salva la prova dell’avvenuta rinuncia al rimborso, che deve essere allegata e dimostrata in sede di merito.
Implicazioni Pratiche
- Eccezione di illegittimità dell’iniziativa del P.M.: per contestare la legittimità dell’iniziativa del Pubblico Ministero ex art. 38 CCII, la difesa dell’imprenditore deve dimostrare che il P.M. non ha acquisito la notizia dell’insolvenza nell’esercizio delle sue funzioni giudiziarie, e non può limitarsi a eccepire l’assenza di un procedimento penale o la diversità del procedimento da cui la notizia proviene, poiché la norma ha portata amplissima.
- Prova dello stato di insolvenza: l’avvocato che contesta lo stato di insolvenza deve fornire prove concrete e documentate dell’assenza di inadempimenti significativi o della capacità della società di far fronte regolarmente ai propri debiti; la mera allegazione della postergazione dei finanziamenti soci o della loro natura di apporti di capitale non è sufficiente a escludere la rilevanza di tali esposizioni come passività, a meno che non si dimostri l’intervenuta rinuncia al credito da parte dei soci.
- Tempestività delle eccezioni: in sede di ricorso per cassazione, le censure che investono l’accertamento dello stato di insolvenza, come quelle sulla congruità della motivazione o sulla valutazione delle prove, devono essere formulate come vizi di motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nella formulazione post-riforma), e non come violazioni di legge, pena l’inammissibilità per erronea qualificazione del vizio; è necessario dimostrare l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficienza della motivazione.
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Nota della Redazione
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