Cessazione del curatore speciale per la sopravvenuta nomina dell’amministratore della società (Cass. civ. Sez. VI n. 25317 del 20.09.2021)
Principi di diritto (Massima)
Il curatore speciale nominato ai sensi dell’art. 78 c.p.c. è investito di un potere rappresentativo meramente provvisorio, destinato a cessare “finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l’assistenza”. Ne consegue che, una volta ripristinata la normale rappresentanza organica della società in virtù della nomina di un nuovo amministratore o di un liquidatore, il curatore speciale diviene falsus procurator e il giudice deve disporre, anche d’ufficio, l’integrazione del contraddittorio nei confronti del legale rappresentante, assegnando alle parti un termine perentorio per la costituzione ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c. La mancata integrazione determina la nullità del procedimento, che non comporta il rinvio al primo grado, essendo tassative le ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., ma la rinnovazione degli atti viziata da parte del giudice di rinvio.
Il Fatto
La Corte d’appello di Cagliari confermava la decisione di primo grado che aveva condannato l’ex amministratore di una società a responsabilità limitata al risarcimento dei danni in favore della società, all’esito del giudizio intrapreso dal socio ai sensi dell’art. 2476 c.c. Nel corso del giudizio di primo grado, a seguito della revoca cautelare dell’amministratore e delle sue dimissioni, l’assemblea nominava un nuovo amministratore e, successivamente, deliberava lo scioglimento della società, nominando il liquidatore. Ciononostante, la società continuava a stare in giudizio nella persona del curatore speciale nominato ex art. 78 c.p.c., in ragione del conflitto di interessi con l’amministratore convenuto. Avverso la sentenza d’appello proponevano ricorso per cassazione l’ex amministratore e i soci intervenuti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminato il primo motivo di ricorso, ha affermato che il conflitto di interessi tra l’amministratore, convenuto in proprio, e la società, litisconsorte necessaria, sussiste sempre in astratto, giustificando la nomina del curatore speciale. Tuttavia, tale istituto, ai sensi dell’art. 78 c.p.c., è connotato da provvisorietà: la norma prevede espressamente che il curatore sia nominato solo “finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza”. La stessa ratio dell’istituto impone di ritenere che i poteri del curatore speciale, aventi natura di rappresentanza sostanziale nel processo e non di rappresentanza processuale, siano destinati a cessare non appena venga meno la situazione di conflitto o sia ripristinata la normale rappresentanza organica della società.
Di conseguenza, la nomina di un nuovo amministratore o di un liquidatore determina la cessazione del potere rappresentativo del curatore speciale, che da quel momento diviene un falsus procurator. Il giudice, anche d’ufficio, deve revocare il curatore e disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del nuovo legale rappresentante, assegnando alle parti un termine perentorio per la costituzione, ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c. L’unica possibilità di mantenere in carica il curatore speciale risiede nella dimostrazione di un conflitto di interessi afferente anche il nuovo rappresentante, ove dedotto e adeguatamente provato.
Nel caso di specie, la corte territoriale aveva erroneamente escluso ogni rilievo alla nomina del liquidatore, valorizzando considerazioni inconferenti relative all’interruzione del processo. Tale errore aveva impedito alla società di esercitare il proprio diritto al contraddittorio sin dal primo grado, determinando la nullità del procedimento. La Corte ha precisato che la nullità non comporta il rinvio al primo grado, essendo tassative le ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., ma impone al giudice di rinvio di procedere alla rinnovazione degli atti viziàti, anche ammettendo la produzione documentale preclusa, ove ne ricorrano i presupposti.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2476 c.c. – Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci
- Art. 78 c.p.c. – Curatore speciale
- Art. 182 c.p.c. – Difetto di rappresentanza o di autorizzazione
- Art. 353 c.p.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197
- Art. 354 c.p.c. – Rimessione al primo giudice