La prova concreta della scientia decoctionis rende inammissibile il ricorso (Cass. civ. Sez. 1 n. 12505 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocatoria fallimentare dei pagamenti eseguiti nel periodo sospetto, la scientia decoctionis del creditore può essere validamente desunta per presunzioni da elementi concreti, quali le dichiarazioni rese dalla debitrice in un distinto giudizio, nelle quali essa abbia ammesso la propria situazione di difficoltà economica e la necessità di ricorrere a una ristrutturazione del debito. L’accertamento di tale conoscenza effettiva, e non meramente potenziale, si traduce in una valutazione di fatto, motivata e insindacabile in cassazione, che non può essere censurata come violazione di legge né come omesso esame di fatti decisivi. L’esito conforme nei due gradi di merito dell’accertamento del fatto principale rende inammissibile il motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ., senza che sia necessario che coincidano anche i singoli elementi del ragionamento presuntivo.
Il Fatto
Il Tribunale di Firenze, accogliendo la domanda della curatela del fallimento di una società, aveva revocato il pagamento di una somma ricevuto, in sede di espropriazione forzata presso terzi, da una creditrice nel periodo sospetto anteriore alla dichiarazione di fallimento. La società creditrice aveva impugnato la decisione, ma la Corte d’Appello di Firenze aveva rigettato il gravame, ritenendo provata la scientia decoctionis.
Avverso la sentenza della corte territoriale, la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: la violazione o falsa applicazione degli artt. 5, secondo comma, e 67, secondo comma, legge fall., 2967 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., e l’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Il fallimento si è difeso con controricorso. A seguito della proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ., la ricorrente ha depositato istanza per la decisione del ricorso
La Motivazione della Corte
La Corte, nell’esaminare la proposta di definizione formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ha ritenuto il ricorso inammissibile. In primo luogo, ha rilevato che il secondo motivo di ricorso, relativo all’omesso esame di fatti decisivi, era inammissibile in quanto la sentenza impugnata era stata resa in doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ., che preclude tale censura in sede di legittimità
Quanto al primo motivo, la Corte ha escluso che la corte d’appello avesse fondato la prova della scientia decoctionis sulla mera conoscibilità dei dati di bilancio della debitrice. La corte territoriale aveva invece tratto la prova da elementi concreti, ovvero dalle dichiarazioni rese dalla stessa debitrice in un distinto giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nelle quali aveva ammesso di trovarsi in una situazione di difficoltà economica e di stare cercando una soluzione tramite la ristrutturazione del debito. Tale valutazione, ha precisato la Corte, si traduce in un accertamento in fatto, motivato e pertanto insindacabile in cassazione
La Corte ha inoltre ribadito, anche in risposta alle memorie illustrative, che l’esito conforme dei due gradi di merito riguardava il fatto principale dell’accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza. Non è necessario, ai fini dell’art. 348-ter cod. proc. civ., che siano sovrapponibili anche i singoli elementi del ragionamento presuntivo, come chiarito dal precedente citato Cass. n. 7724/2022
Dichiarato inammissibile il ricorso, la Corte ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, a versare un’ulteriore somma a favore del controricorrente ai sensi dell’art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. e, per il combinato disposto con l’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., una somma a favore della cassa delle ammende
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Nota della Redazione
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