Inammissibile il concordato se l’attestazione non illustra i criteri di stima (Cass. civ. Sez. I n. 3640 del 12.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato preventivo, il tribunale non può controllare direttamente la regolarità e l’attendibilità delle scritture contabili del proponente, ma deve svolgere, in sede di ammissione, di revoca e di omologazione, un sindacato sulla corretta predisposizione dell’attestazione del professionista designato ai sensi dell’art. 161, comma 2°, l.fall., in termini di completezza dei dati aziendali e di comprensibilità dei criteri di giudizio adottati. Tale verifica è funzionale a garantire la corretta formazione del consenso dei creditori. L’attestazione che recepisca acriticamente i valori immobiliari riportati in una perizia di parte, senza indicare i criteri di valutazione seguiti, è inadeguata a fornire ai creditori una informazione corretta e determina l’inammissibilità della proposta per difetto di fattibilità giuridica.
Il Fatto
Una società aveva domandato l’ammissione al concordato preventivo con finalità meramente liquidatorie, dopo la revoca di un precedente fallimento. Il tribunale, su istanza del pubblico ministero, ne aveva dichiarato l’inammissibilità e aveva nuovamente dichiarato il fallimento. La società ha proposto reclamo, che la corte d’appello ha rigettato.
Avverso la sentenza di rigetto la società ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattordici motivi, lamentando l’omesso esame di fatti decisivi, la violazione dei criteri di valutazione delle prove e l’erroneo esercizio del sindacato sulla fattibilità giuridica del concordato. Il fallimento ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i quattordici motivi e li dichiara tutti inammissibili. Il ricorrente non si è confrontato realmente con le pronunce impugnate: la corte d’appello aveva affermato la palese inadeguatezza delle attestazioni del professionista a fornire una corretta informazione ai creditori, impedendo così la regolare formazione della volontà di voto.
La corte territoriale ha ritenuto che il giudice abbia correttamente esercitato il sindacato sulla completezza dell’attestazione, verificando l’idoneità del valore dei beni a soddisfare la percentuale di legge di almeno il 20% dei crediti chirografari, quale requisito di ammissibilità costituito dalla fattibilità giuridica. Il controllo ha riguardato non la stima in sé, ma il metodo di stima e la necessaria specificità dei criteri adottati.
Il valore attribuito agli immobili, dichiaratamente condiviso dall’attestatore, era slegato da criteri oggettivi e valutabili e non consentiva ai creditori di formare un convincimento fondato sul reale valore del compendio immobiliare e sulle prospettive di liquidazione. Tali statuizioni, rimaste prive di censura sia in sede di reclamo sia in cassazione, sono giuridicamente corrette e idonee a fondare la declaratoria di inammissibilità.
La Corte richiama il principio secondo cui, in tema di concordato preventivo, il giudice deve verificare la completezza dei dati aziendali e la comprensibilità dei criteri di giudizio attestati nella relazione redatta ai sensi dell’art. 161, comma 2°, l.fall., in modo da assicurare la rispondenza dell’atto alla finalità di fornire una corretta informazione ai creditori (Cass. n. 5653 del 2019; Cass. n. 5825 del 2018; Cass. n. 7959 del 2017; Cass. n. 2130 del 2014).
Le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 169/2007, accentuando la natura contrattuale del concordato, hanno riservato ai creditori la valutazione del merito della proposta, restringendo il sindacato del tribunale alla sola fattibilità giuridica, intesa come compatibilità con le norme inderogabili e con la causa concreta dell’accordo (Cass. SU n. 1521 del 2013; Cass. n. 15345 del 2014; Cass. n. 21901 del 2013; Cass. n. 11014 del 2013). Resta la necessità che il giudice verifichi se l’attestazione abbia indicato i criteri di valutazione seguiti, ovvero si sia limitata a recepire acriticamente le risultanze di una perizia di parte (Cass. n. 5825 del 2018).
La corte d’appello si è attenuta a tali principi, concludendo che la proposta era giuridicamente inammissibile in ragione delle carenze dell’attestazione relative al valore degli immobili offerti (Cass. n. 495 del 2015). Il ricorso, per l’inammissibilità di tutti i suoi motivi, è a sua volta dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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