Termine per l’opposizione allo stato passivo nella liquidazione coatta amministrativa (Cass. civ. Sez. 1 n. 9976 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 99 e 209 l.fall., il termine di trenta giorni per proporre l’opposizione allo stato passivo decorre non da una qualunque comunicazione del commissario liquidatore, ma esclusivamente dalla comunicazione che, trasmessa a mezzo PEC, sia corredata dell’elenco dei crediti ammessi o respinti. È la ricezione di una comunicazione così conformata che consente al creditore pretermesso di acquisire piena conoscenza delle decisioni assunte e di attivare consapevolmente il contraddittorio, anche in relazione alle domande degli altri creditori concorrenti. Ne consegue che è erronea la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione fondata sulla tardività rispetto a una precedente comunicazione del commissario priva dell’allegato elenco, ancorché quest’ultima facesse menzione dell’avvenuto deposito dello stato passivo in cancelleria. Il commissario liquidatore, infatti, non può differire o prorogare i termini di impugnazione mediante successive comunicazioni integrative, ma è la legge stessa a ricollegare l’effetto di far decorrere il termine alla comunicazione completa dell’elenco.
Il Fatto
Il Comitato locale della Croce Rossa Italiana proponeva opposizione allo stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, chiedendo l’ammissione al passivo per un ulteriore credito di € 135.855,48. Il Tribunale di Roma dichiarava l’opposizione inammissibile per tardività, ritenendo che il termine di trenta giorni decorresse dalla comunicazione del 15 gennaio 2019, con la quale il commissario liquidatore aveva dato avviso dell’avvenuto deposito dello stato passivo in cancelleria, e non dalla successiva comunicazione dell’8 febbraio 2019, che soltanto aveva trasmesso l’elenco dei crediti e il piano di riparto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, accogliendo il primo motivo di ricorso, ha enunciato il principio per cui, nella liquidazione coatta amministrativa, il termine per l’opposizione allo stato passivo decorre dalla comunicazione del commissario liquidatore corredata dell’elenco dei crediti ammessi o respinti. A sostegno di tale conclusione, la Corte ha richiamato il precedente delle Sezioni Unite n. 13142 del 2022, che qualifica l’art. 209 l.fall. come norma “cerniera” volta a uniformare i procedimenti impugnatori della liquidazione coatta a quelli fallimentari, nonché la giurisprudenza secondo cui la natura contenziosa del procedimento impone l’attuazione del contraddittorio collettivo, esteso a tutti i partecipanti.
La Corte ha osservato che la norma, nel testo applicabile ratione temporis, impone al commissario di trasmettere l’elenco dei crediti ammessi o respinti a mezzo PEC ai creditori la cui pretesa non sia stata in tutto o in parte accolta. È proprio tale comunicazione, completa dell’allegato, a consentire al singolo ricorrente di conoscere non solo l’esito della propria domanda ma anche quello delle domande concorrenti, realizzando le esigenze di tutela del contraddittorio sottese alla disciplina. Il richiamo all’art. 97 l.fall., che impone al curatore di dare comunicazione dello stato passivo trasmettendo copia ai ricorrenti, conferma che il legislatore ricollega l’effetto di far decorrere il termine alla ricezione di una comunicazione completa.
La Corte ha pertanto ritenuto erronea la statuizione del Tribunale che aveva ridotto a comunicazione irrilevante la PEC dell’8 febbraio 2019, con la quale il commissario aveva trasmesso l’elenco dei crediti, valorizzando invece la precedente comunicazione del 15 gennaio 2019 che di tale elenco non era corredata. L’opposizione doveva considerarsi tempestiva, essendo stata proposta entro trenta giorni dalla comunicazione completa. Il quarto motivo è stato invece dichiarato inammissibile, in quanto volto a sollecitare l’esame di questioni di merito che il giudice dell’opposizione aveva correttamente ritenuto assorbite dalla declaratoria di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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