Penale nel leasing traslativo e onere di allegazione in sede di insinuazione al passivo (Cass. civ. Sez. 1 n. 16319 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel leasing traslativo risolto per inadempimento dell’utilizzatore prima dell’entrata in vigore della l. n. 124/2017, trova applicazione analogica l’art. 1526, comma 2°, c.c., che costituisce specifico portato dell’art. 1384 c.c. in tema di riduzione equitativa della penale manifestamente eccessiva. È coerente con tale previsione la clausola che obbliga l’utilizzatore a versare i canoni scaduti e a scadere, con detrazione dell’importo ricavato dalla vendita o dell’attendibile valore di mercato del bene restituito; è invece manifestamente eccessiva la clausola che consente al concedente di cumulare il mantenimento della proprietà del bene con l’acquisizione dei canoni riscossi. Il concedente che aspiri ad essere ammesso al passivo del fallimento dell’utilizzatore ha l’onere, già nel ricorso ex art. 93 l.fall., di offrire al giudice delegato gli elementi per apprezzare l’equità della penale, indicando la somma ricavata dall’allocazione del bene ovvero allegando una stima attendibile del suo valore di mercato al momento del deposito della domanda.
Il Fatto
La società concedente, nella qualità di rappresentante dell’istituto di credito, proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento dell’utilizzatrice, insistendo per l’ammissione di un credito di € 772.602,89 quale penale per risoluzione contrattuale, ai sensi dell’art. 19 del contratto di leasing stipulato con la società poi fallita e risolto per inadempimento prima della dichiarazione di fallimento.
Il tribunale rigettava l’opposizione, ritenendo che l’importo richiesto fosse stato quantificato in contrasto con la stessa clausola invocata: la somma era stata determinata a partire dall’importo finanziato, detraendo solo il primo canone senza provare l’omesso pagamento degli ulteriori, e aggiungendo la somma dovuta per l’opzione, quando la clausola ne prevedeva la sottrazione. La società ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 2061 del 2021, secondo cui la disciplina di cui all’art. 1, commi 136-140, della l. n. 124/2017 non ha effetti retroattivi: per i contratti risolti anteriormente alla sua entrata in vigore resta valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con applicazione analogica dell’art. 1526 c.c., anche se alla risoluzione sia seguita il fallimento dell’utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l’art. 72-quater l.fall.
Ne consegue che, nel leasing traslativo, le parti possono convenire, mediante clausole aventi natura di clausola penale, l’obbligo dell’utilizzatore di versare una somma corrispondente ai canoni scaduti e/o a scadere, detraendo l’importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito, essendo tali pattuizioni coerenti con l’art. 1526, comma 2°, c.c. È invece manifestamente eccessiva, e va ridotta anche d’ufficio dal giudice, la clausola che, mantenendo in capo al concedente la proprietà del bene, gli consenta di cumulare i canoni riscossi con il residuo valore del bene medesimo.
La Corte ha quindi precisato che, ove la vendita o altra allocazione del bene non sia avvenuta, non vi è in concreto locupletazione; in tal caso il giudice, ferma l’irripetibilità dei canoni già riscossi, deve procedere a una stima del bene ai valori di mercato al momento della restituzione, detraendo il valore stimato dalle somme dovute al concedente ovvero, in caso di fallimento successivo alla risoluzione, al curatore.
Quanto alla posizione del concedente che aspiri a diventare creditore concorrente, la Corte ha ribadito che questi ha l’onere di formulare una domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 l.fall. offrendo al giudice delegato la possibilità di apprezzare se la penale sia equa o manifestamente eccessiva: deve pertanto indicare la somma esattamente ricavata dall’allocazione del bene ovvero allegare una stima attendibile del suo valore di mercato al momento del deposito della domanda, non potendo tale onere essere assolto solo in sede di opposizione allo stato passivo.
Nel caso di specie, la società ricorrente non aveva adempiuto a tale onere, circostanza già contestata dal giudice delegato: i motivi di ricorso, concernenti la mancata prova dell’inadempimento e l’interpretazione della clausola, sono stati pertanto dichiarati inammissibili.
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Nota della Redazione
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