Regola del chilometro e segnale ripetitivo di limite di velocità (Cass. civ. Sez. II n. 31665/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle violazione dei limiti di velocità mediante dispositivi fissi di controllo remoto, la distanza minima di un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità, prevista dall’art. 25, comma 2, della legge n. 120 del 2010, non opera rispetto al segnale che costituisca mera ripetizione di un segnale precedente lungo un tratto di strada in cui sia imposto un limite uniforme e in cui non vi siano intersezioni; in tal caso, il segnale ripetuto non è rilevante ai fini della regolarità dell’accertamento, dovendosi il chilometro calcolare rispetto al primo segnale che ha imposto il limite, salvo che intersezioni impongano la ripetizione del segnale dopo l’ultima intersezione, nel qual caso la distanza va misurata da quest’ultimo segnale.
Il Fatto
Il proprietario di un veicolo impugnava il verbale di accertamento per violazione dell’art. 142, comma 8, del codice della strada, per aver superato il limite di velocità di 70 km/h su una strada extraurbana, accertato con apparecchiatura fissa (autovelox) posizionata al km 319+900. Il Giudice di pace di Ancona respingeva l’opposizione. Il Tribunale di Ancona, in riforma, accoglieva l’appello del conducente, ritenendo che la postazione fissa di rilevamento fosse posta a una distanza inferiore a un chilometro dal secondo segnale verticale di limite massimo di velocità (posizionato al km 320+450), che ripeteva il limite di 70 km/h già imposto dal primo segnale al km 321, nonostante la distanza tra il primo segnale e l’autovelox fosse superiore al chilometro. Il Comune di Castelfidardo proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che, in assenza di intersezioni, la regola del chilometro andasse calcolata rispetto al primo segnale imponente il limite.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il ricorso del Comune, cassando la sentenza impugnata e rinviando al Tribunale di Ancona in diversa composizione. Il Collegio richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale e la disciplina del decreto ministeriale n. 282 del 2017, in particolare i punti 7.5 e 7.6, secondo cui l’art. 25, comma 2, della legge n. 120 del 2010, che impone la distanza minima di un chilometro tra il segnale di limite di velocità e il dispositivo di controllo remoto, si applica solo ai casi di controllo a distanza con dispositivi fissi. La ratio della norma è quella di garantire che il conducente abbia uno spazio adeguato per adeguare la velocità dopo aver incontrato il segnale che impone un limite inferiore a quello generale.
La Corte chiarisce che, se lungo il tratto di strada non vi sono intersezioni (che impongono la ripetizione del segnale ai sensi dell’art. 104 del regolamento), i segnali successivi al primo costituiscono meri segnali ripetitivi del medesimo limite uniforme, e non integrano un nuovo, autonomo segnale di imposizione del limite. Pertanto, la distanza di un chilometro deve essere calcolata esclusivamente dal primo segnale che ha imposto il limite, e non dai segnali ripetuti. Solo in presenza di intersezioni, il segnale deve essere ripetuto dopo ciascuna di esse, e la distanza minima di un chilometro deve essere misurata dal segnale ripetuto dopo l’ultima intersezione.
La decisione del Tribunale è censurata perché, pur dando atto che la distanza tra il primo segnale e l’autovelox era superiore al chilometro, ha ritenuto illegittimo l’accertamento basandosi esclusivamente sul secondo segnale ripetitivo, senza accertare se lungo il tratto tra il primo e il secondo segnale vi fossero o meno intersezioni, circostanza dirimente per stabilire se il secondo segnale fosse una mera ripetizione (irrilevante) o un segnale obbligato (rilevante). La Corte sottolinea che, in assenza di intersezioni, il secondo segnale poteva persino non esserci, e la sua presenza non può rendere illegittimo un accertamento che rimane regolare rispetto al primo segnale.
Implicazioni Pratiche
- Contestazione della regola del chilometro: per eccepire l’illegittimità dell’accertamento per violazione della regola del chilometro, l’avvocato del conducente deve verificare se il segnale di limite di velocità rispetto al quale si misura la distanza è il primo segnale imponente il limite o un segnale ripetuto; se il segnale è ripetuto, la regola non opera in assenza di intersezioni, e l’eccezione è infondata.
- Onere probatorio sulle intersezioni: il conducente che eccepisca la violazione della distanza rispetto a un segnale ripetuto ha l’onere di allegare e provare l’esistenza di una o più intersezioni che imponevano la ripetizione del segnale; in mancanza di tale prova, l’eccezione è priva di fondamento e la contestazione è inammissibile.
- Esame della documentazione tecnica: l’avvocato deve richiedere al giudice l’acquisizione della planimetria del tratto stradale e della documentazione relativa alla segnaletica, per verificare la presenza di intersezioni e la natura (primo o ripetuto) del segnale di limite di velocità, al fine di valutare la fondatezza dell’eccezione sulla distanza minima dell’autovelox.
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Nota della Redazione
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