In tema di opposizione a verbale CDS: il rito adottato in primo grado si consolida (Cass. civ. Sez. II n. 15377 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, instaurata successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, il giudizio è soggetto al rito del lavoro anche per l’appello. Tuttavia, ove la controversia sia stata trattata in primo grado con il rito ordinario, senza che sia stato disposto il mutamento del rito ai sensi dell’art. 4 d.lgs. n. 150 del 2011, le forme del rito ordinario devono essere seguite anche per la proposizione dell’appello, da proporsi con citazione ad udienza fissa. In tal caso, la tempestività dell’appello va verificata con riferimento alla data di notificazione dell’atto e non a quella del suo deposito in cancelleria. L’individuazione del mezzo d’impugnazione va operata, a tutela dell’affidamento della parte e in ossequio al principio dell’apparenza, con riferimento al rito in concreto adottato dal giudice.
Il Fatto
Il contribuente ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso una cartella di pagamento relativa a un verbale di accertamento di violazione del codice della strada. Il Giudice di Pace ha dichiarato inammissibile l’opposizione e il Tribunale ha a sua volta dichiarato inammissibile l’appello, ritenendolo tardivo in quanto proposto con citazione anziché con ricorso, secondo il rito di cui all’art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011. Avverso tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell’art. 327 c.p.c., in quanto il giudice di appello ha erroneamente applicato il rito del lavoro, ritenendo tardivo l’appello proposto con citazione. La censura è fondata.
La Corte rileva che il giudizio di primo grado è stato introdotto con atto di citazione seguendo il rito ordinario e che il Giudice di Pace non ha adottato alcun provvedimento di mutamento del rito, come pure avrebbe dovuto. Ne consegue che il rito ordinario si è consolidato, anche con riguardo alla forma di proposizione del mezzo di gravame.
Richiamando la giurisprudenza prevalente, la Corte afferma che, benché l’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada sia soggetta al rito del lavoro anche per l’appello, ove la controversia sia stata trattata in primo grado con il rito ordinario, le forme di quest’ultimo devono essere seguite anche per l’appello, che va proposto con citazione ad udienza fissa (Cass., Sez. 6-2, n. 19298 del 2017; Cass., Sez. 3, n. 18048 del 2019).
La Corte ribadisce inoltre che l’individuazione del mezzo d’impugnazione esperibile va operata, a tutela dell’affidamento della parte e in ossequio al principio dell’apparenza, con riferimento al rito in concreto adottato dal giudice (Cass., Sez. 3, n. 10509 del 2025; Cass., Sez. 1, n. 17646 del 2021). La tempestività dell’appello, pertanto, doveva essere valutata con riferimento alla data di notificazione dell’atto e non a quella del suo deposito.
La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di tali principi. La Corte accoglie pertanto il secondo motivo, dichiara assorbito il primo e cassa la sentenza con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che deciderà la causa anche in ordine alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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