Recidiva nel biennio per guida senza patente e inammissibilità del ricorso (Cass. pen. n. 15536 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prova della definitività dell’accertamento di una pregressa violazione amministrativa, quale presupposto per la configurabilità della recidiva nel biennio ex art. 116, comma 15, cod. strada, può essere desunta anche da elementi indiziari di sicuro valore probatorio, in mancanza di allegazioni contrarie da parte dell’interessato. Grava sull’imputato un mero onere di allegazione, consistente nell’indicare l’esistenza di fatti impeditivi, quali la proposizione di ricorso o la richiesta di oblazione. È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano riproduttivi di censure già vagliate e disattese dal giudice di merito, privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e della critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Il Fatto
Il Tribunale di Foggia, con sentenza del 16 gennaio 2023, ha condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada, per aver guidato senza patente essendo già stato sanzionato per la medesima violazione nel biennio precedente. La Corte d’Appello di Bari, con la pronuncia del 20 marzo 2025, ha confermato la sentenza di primo grado. Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: l’erronea valutazione della prova in ordine alla definitività della contravvenzione precedente, la violazione di legge per l’utilizzo di un atto non acquisito al fascicolo del dibattimento e l’illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nell’esaminare i motivi di ricorso, ne ha rilevato la manifesta infondatezza e la natura riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito. I motivi, pertanto, non risultano scanditi dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, né recano la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso, come richiesto dall’art. 606 cod. proc. pen..
In relazione al primo motivo, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che ha desunto la prova della definitività dell’accertamento della violazione da elementi indiziari, quali la testimonianza del teste di polizia giudiziaria e l’assenza di impugnazioni o allegazioni difensive. Tale approccio è conforme al principio per cui la prova della definitività può essere tratta da elementi indiziari di sicuro valore probatorio, gravando sull’imputato un mero onere di allegazione di fatti impeditivi, non adempiuto nel caso di specie.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha precisato che la decisione non si fonda sull’annotazione di servizio in quanto tale, ma sul contenuto di essa, introdotto legittimamente nel processo attraverso la testimonianza resa in dibattimento. Non vi è pertanto alcuna violazione del divieto di utilizzazione di atti non acquisiti, essendo la prova stata formata oralmente in dibattimento.
In ordine al terzo motivo, la Corte ha richiamato la natura discrezionale del potere del giudice di merito nella concessione delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando la presenza di precedenti penali, la personalità del reo e l’assenza di elementi favorevoli. La motivazione del diniego è stata ritenuta congrua, non essendo il giudice tenuto a esaminare tutti gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., ma solo quelli ritenuti decisivi.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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