Falsa dichiarazione in concorso pubblico: decadenza e nullità del contratto per carenza di requisito ostativo (Cass. civ. n. 32834/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego, la dichiarazione non veritiera resa dal candidato in occasione della partecipazione a un concorso o dell’assunzione, concernente un requisito che avrebbe impedito l’instaurazione del rapporto (quale una condanna penale ostativa), determina la decadenza del candidato e la nullità del contratto di lavoro, ex artt. 75 D.P.R. n. 445/2000 e 127, lett. d, D.P.R. n. 3/1957. L’effetto estintivo del reato per sospensione condizionale della pena (art. 167 c.p.) non fa venir meno la sussistenza della condanna penale come fatto storico rilevante ai fini della verifica dei requisiti di accesso al pubblico impiego, né esclude la configurabilità della falsa dichiarazione. Il rapporto di lavoro nullo può produrre effetti nei soli limiti di cui all’art. 2126 c.c., con irripetibilità delle retribuzioni corrisposte ma senza effetti per successive assunzioni o avanzamenti di carriera.
Il Fatto
Una lavoratrice, risultata vincitrice del concorso per soli titoli per il profilo di “Collaboratore Scolastico” bandito con D.D.G. n. 170/2019, veniva assunta a tempo indeterminato dal 1/9/2019. Al momento della stipula del contratto, sottoscriveva una dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale non menzionava una precedente condanna penale per reati ex D.P.R. n. 309/90, commessi nel 1997, per la quale aveva beneficiato della sospensione condizionale della pena. L’amministrazione, acquisiti i certificati del casellario giudiziale, dichiarava la decadenza della lavoratrice dalle graduatorie e risolveva il contratto per falsa dichiarazione.
Il Tribunale di Velletri accoglieva il ricorso della lavoratrice, ritenendo che, per effetto della sospensione condizionale, il reato si fosse estinto e la lavoratrice non fosse tenuta a dichiarare la condanna, ex artt. 24, co. 2, 25, co. 1, e 28, co. 7-8, D.P.R. n. 313/2002. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 1694/2024, accoglieva l’appello dell’amministrazione, ritenendo la decadenza legittima per la sussistenza del fatto storico della condanna, ostativa ai sensi del bando (art. 6, punto 3, lett. d). La lavoratrice proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il primo motivo (tardività dell’appello), confermando la corretta valutazione della Corte territoriale. La Corte rileva che la notifica della sentenza di primo grado, effettuata a un indirizzo PEC diverso da quello eletto nella memoria difensiva dell’amministrazione, era inidonea a far decorrere il termine breve per l’appello. La Corte richiama l’art. 28 del D.L. n. 76/2020 (che modifica l’art. 16-ter del D.L. n. 179/2012), secondo cui la notifica alle PA è validamente effettuata al domicilio digitale indicato nell’indice IPA solo in caso di mancata indicazione nell’elenco di cui all’art. 16, comma 12. La notifica era quindi irregolare perché non era stato indicato che l’indirizzo PEC era stato estratto da IPA, essendo la PA iscritta nel registro PP.AA. ex art. 28.
La Corte rigetta anche il secondo motivo, affermando il principio consolidato (Cass. n. 18699/2019, n. 10854/2020, n. 22673/2020) per cui la falsa dichiarazione in occasione dell’accesso al pubblico impiego è causa di decadenza e nullità del contratto, quando l’infedeltà concerne la carenza di un requisito che avrebbe impedito l’instaurazione del rapporto. La Corte sottolinea che il bando di concorso (art. 6, punto 3, lett. d) escludeva dalla partecipazione coloro che si trovassero in condizioni ostative ai sensi della legge n. 16/1992, e che la condanna penale, ancorché estinta per sospensione condizionale, costituiva un fatto ostativo. La Corte richiama la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. IV, n. 1195/1978) per cui la sospensione condizionale estingue la punibilità ma lascia sussistere la condanna e i suoi effetti, non essendo rilevante l’effettiva esecuzione della pena. La nullità del contratto per violazione di norma imperativa (art. 35, co. 3, d.lgs. n. 165/2001) opera anche in assenza di dolo, e il rapporto produce effetti solo ex art. 2126 c.c. (irripetibilità delle retribuzioni, ma inidoneità a produrre effetti per carriera).
Implicazioni Pratiche
- Decadenza e nullità del contratto: L’avvocato del lavoratore assunto a seguito di concorso pubblico deve verificare che il cliente non abbia reso dichiarazioni false su requisiti essenziali (es. assenza di condanne penali ostative). La falsa dichiarazione, anche se resa per mera omissione o negligenza, determina la decadenza (ex art. 75 D.P.R. n. 445/2000) e la nullità del contratto, che può essere fatta valere dall’amministrazione in qualsiasi momento, senza necessità di impugnazione nei termini del licenziamento. La nullità è insanabile e il lavoratore non può invocare l’affidamento o la buona fede.
- Irrilevanza dell’estinzione del reato: L’effetto estintivo del reato per sospensione condizionale della pena (art. 167 c.p.) o per riabilitazione non cancella il fatto storico della condanna ai fini dei requisiti di accesso al pubblico impiego, se il bando richiede l’assenza di qualsiasi condanna (anche non definitiva o estinta). La verifica dei requisiti si basa sul certificato del casellario giudiziale, che può riportare la condanna, e sul fatto storico, non sulla sua punibilità. L’avvocato del lavoratore non può eccepire l’estinzione per escludere l’obbligo di dichiarare o per sanare la falsità.
- Notifica degli atti alle pubbliche amministrazioni: L’avvocato che deve notificare atti a una PA deve utilizzare l’indirizzo PEC eletto nel giudizio, se diverso da quello generico dell’IPA. In caso di notifica a mezzo PEC a un indirizzo IPA, deve indicare in relata che l’indirizzo è stato estratto da IPA perché la PA non è iscritta nel registro PP.AA. ex art. 28, D.L. n. 76/2020. La mancata indicazione rende la notifica inidonea a far decorrere i termini, con conseguente ammissibilità dell’impugnazione tardiva.
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Nota della Redazione
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