Straordinario nel comando: paga l’amministrazione di appartenenza (Cass. civ. n. 6721/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego, il comando o distacco presso altra amministrazione non modifica la titolarità del rapporto di lavoro. L’amministrazione di appartenenza resta obbligata al pagamento dell’intero trattamento economico, compreso il lavoro straordinario, ferma la possibilità di rivalersi sull’amministrazione utilizzatrice mediante il meccanismo del rimborso. Lo straordinario può ritenersi autorizzato anche implicitamente quando derivi dai turni e dalle esigenze organizzative predisposte dall’amministrazione di destinazione e sia stato conosciuto e in precedenza riconosciuto dall’ente datore di lavoro.
Il Fatto
Una dipendente della Polizia municipale, assegnata alla Procura della Repubblica, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di € 7.841,67, oltre accessori e spese, a titolo di lavoro straordinario svolto dal gennaio 2007 al dicembre 2016 e di contributo annuale previsto dalla normativa regionale per gli anni 2011 e 2012.
Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione proposta dal Comune, ritenendo provato il lavoro straordinario sulla base dei report mensili. La Corte d’appello aveva invece escluso il diritto alla relativa retribuzione per mancanza di prova della preventiva autorizzazione, rilevando che i report non risultavano sottoscritti dal dirigente comunale né dal Procuratore della Repubblica. Aveva inoltre escluso il contributo previsto dall’art. 13 l.r. n. 17/1990. La lavoratrice ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ricostruisce anzitutto gli effetti del comando nel pubblico impiego. Il dipendente continua a essere titolare del rapporto con l’amministrazione di provenienza, mentre si modifica soltanto il rapporto di servizio. Il lavoratore viene inserito, sul piano organizzativo e funzionale, nell’amministrazione di destinazione, ma il datore di lavoro resta l’amministrazione di appartenenza.
Da tale principio deriva che il dipendente deve rivolgere a quest’ultima la domanda per il pagamento delle competenze economiche previste dalla disciplina collettiva del comparto di provenienza, comprese le voci accessorie. L’art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165/2001 disciplina infatti i rapporti finanziari tra le amministrazioni e non trasferisce sul lavoratore l’onere di individuare distinti debitori per trattamento fondamentale e accessorio. L’amministrazione di appartenenza anticipa quanto dovuto e può successivamente ottenere il rimborso dall’ente utilizzatore.
Nel caso concreto, il Comune risultava avere già corrisposto lo straordinario fino al 2012. Inoltre, il protocollo d’intesa del 2013 manteneva in capo al Corpo di polizia municipale la gestione amministrativa del personale e poneva a carico del Comune gli oneri retributivi, contributivi e fiscali. Tali elementi confermavano la legittimazione passiva dell’amministrazione comunale.
La Corte ritiene inoltre erroneo esigere una specifica autorizzazione formale proveniente dal dirigente comunale o direttamente dal Procuratore. La lavoratrice era inserita nell’organizzazione della Procura e non poteva sindacare i turni predisposti dall’amministrazione utilizzatrice. Lo sforamento dell’orario derivante dai turni e dalle esigenze del servizio può integrare autorizzazione implicita allo straordinario, tanto più quando il datore di lavoro ne abbia in precedenza riconosciuto e corrisposto il compenso.
La Cassazione conferma invece il rigetto della domanda relativa al contributo previsto dall’art. 13 l.r. n. 17/1990. Tale beneficio spetta al personale che partecipa al piano di miglioramento dei servizi di Polizia municipale ed esercita le funzioni indicate dalla legge; il personale comandato presso altra amministrazione ne resta escluso quando presta la propria attività nell’organizzazione di destinazione. La Corte accoglie quindi il secondo e il quarto motivo, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’appello per un nuovo esame.
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